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Assunzione familiare disabile

IL LAVORO DOMESTICO - É la legge del 31 dicembre 1971, n. 1403 a disciplinare questa possibilità stabilendo che “I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari , che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro, con retribuzione in danaro od in natura” sono soggetti a: assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria alle norme sugli assegni familiari all'assicurazione contro le malattie all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro La normativa apre la possibilità di assunzione a coniugi e familiari nell'affermazione: “l'esistenza di vincoli di parentela od affinità tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo” dando così la facoltà di stipulare regolari contratti di lavoro domestico tra familiari, coniugi e parenti. ECCEZIONI ALLA GRATUITÀ – Di norma, stando alla giurisprudenza, il lavoro prestato in ambito familiare può presum...