CONCILIAZIONE TRA DATORE E LAVORATORE
NELLA CONCILIAZIONE CON IL DATORE DI LAVORO, IL DIPENDENTE DEVE ESSERE ASSISTITO DA UN RAPPRESENTANTE DEL PROPRIO SINDACATO - Perché l'accordo non sia impugnabile (Cassazione Sezione Lavoro n. 4730 del 3 aprile 2002, Pres. Mileo, Rel. Mammone). In base all'art. 2113 del codice civile non è impugnabile la conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro avvenuta in sede sindacale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per essere qualificata tale la conciliazione deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore (Cass. 11.12.99 n. 13910); inoltre l'accordo deve essere raggiunto con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale (Cass. 22.10.91 n. 11167). Tale giurisprudenza parte dal rilievo, pienamente condivisibile, che sia imprescindibile nella conciliazione sindacale che vi sia stata un'effettiva assistenza d...