DIFFIDA ACCERTATIVA.........


PRECISAZIONI MINISTERO LAVORO SU NOTIFICA DIFFIDA ACCERTATIVA

 La diffida accertativa è disciplinata dall’art.12 del decreto legislativo n.124/04,secondo cui si  consente al personale ispettivo delle DPL di “diffidare”, in sede di indagine ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nei limiti della loro efficacia soggettiva
Pertanto, in primo luogo, l’organo di vigilanza ha la facoltà di procedere ad impartire una diffida accertativa, valutate le circostanze del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell’indagine e degli elementi obiettivi acquisiti.
A tal proposito, in particolare, va sottolineato che l’adozione della diffida accertativa appare possibile anche nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto), almeno in tutte quelle ipotesi in cui l’erogazione dei compensi sia legata a presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla verifica dell’effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell’attività.
 In seguito alla diffida il datore di lavoro può promuovere, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell’atto, un tentativo di conciliazione presso la DPL, conciliazione che, in considerazione delle caratteristiche e delle finalità dell’istituto, va effettuata secondo le modalità procedurali previste per la conciliazione monocratica  dall’art. 11 del decreto  legislativo n.124/04 con gli effetti di cui  al successivo articolo 12, commi 2 ,evidenziando peraltro  che, diversamente da quanto previsto nell’ipotesi della conciliazione monocratica, tale procedura non incide sullo svolgimento del procedimento ispettivo.Decorso inutilmente il termine per esperire la conciliazione, oppure quando l’accordo fra le parti non venga comunque raggiunto in sede conciliativa, la diffida accertativa “acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo”, con apposito provvedimento del Direttore della DPL, il quale deve procedere a verificare la sussistenza dei presupposti e la correttezza del provvedimento di diffida.
Ciò comporta che il lavoratore può agire mediante atto di precetto al fine della soddisfazione dei crediti retributivi, potendo fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente natura di titolo immediatamente esecutivo.
Con riguardo all’eventuale seguito in opposizione la legge riconosce il carattere giuridico di accertamento tecnico alla diffida accertativa e quindi di qualificata ricognizione degli elementi di fatto della fattispecie, da parte di un organismo tecnico competente in materia, che potrebbe consentire all’Autorità giudiziaria adita di non procedere ad ulteriori accertamenti tecnici d’ufficio in ordine alla quantificazione del credito.
Tuttavia, il datore di lavoro può impugnare la diffida accertativa, validata dal provvedimento autonomo del Direttore della DPL, entro trenta giorni dalla notificazione, dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17, integrato dalle parti sociali (un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative), il quale deciderà il ricorso entro novanta giorni dalla presentazione.
 Premesso quanto sopra si  richiama l’attenzione sulla nota n.951 del 19 gennaio scorso    del Ministero del Lavoro che  il  Servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente  deve provvedere alla notifica della diffida accertativa    utilizzando la procedura degli atti giudiziari a mezzo posta ,non essendo ammesso l’ordinario sistema della raccomandata postale ordinaria.

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