REGOLAMENTO ELEZIONI RSU ALESSANDRIA : DA STUDIARE !!!


Federazione Trasporti
delle
Rappresentanze Sindacali di Base


10125 Torino - corso Marconi 34, tel. 011-655454, fax 011-6680433 Email: segreteria@rdbtrasporti.piemonte.it
00183 ROMA via dell’Aeroporto 129 tel. 06 762821- fax 06 7628233 Email: federazione@RdBCUB.it









ACCORDO NAZIONALE 28 MARZO 1996 


COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

UNITARIE NELLE AZIENDE

ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO


(Autoferrotranvieri ed Internavigatori) 

Tra
FEDERTRASPORTI
FENIT
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI

- visto il protocollo Governo-Parti sociali del 23.7.93;
- considerata, altresì, per le associazioni aderenti alle
confederazioni firmatarie, la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie contenuta negli accordi interconfederali
del 20.12.93 e del 29.9.94;
- preso atto che, essendo la partecipazione alle elezioni della RSU
aperta ad altre associazioni sindacali, le OO.SS. firmatarie del presente
accordo dichiarano che agevoleranno tale partecipazione nello spirito del
presente accordo e del protocollo del 23.7.93;
si conviene
sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, denominate RSU
nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto (auto-filo- ferrotranvie, autolinee in concessione, navigazione interna lagunare,
navigazione interna lacuale, funivie portuali, funicolari terrestri ed
aeree assimilate, per atto di concessione alle ferrovie).
In ogni azienda esercente servizi pubblici di trasporto, la RSU Š la
struttura unitaria sindacale di base e costituisce l'organo unitario del
rapporto diretto tra lavoratori e sindacati.
La RSU deve concretizzare l'iniziativa sindacale con particolare riguardo
alle specifiche condizioni di lavoro degli addetti e, pertanto, subentra
in ogni fattispecie di settore e unit… organizzativa aziendale alle
strutture preesistenti (commissioni interne, consigli unitari di azienda,
RSA) gestendo, sempre ed esclusivamente per le materie dell'area aziendale
ad essa demandate, le prerogative ad essa riconosciute nei contratti
collettivi, come specificato nel presente accordo.
La RSU provvede a convocare assemblee d'azienda o d'impianto secondo
quanto previsto dal presente accordo al fine di dibattere i problemi che
investono le condizioni di lavoro della categoria sia sul piano normativo
che ambientale, nonché‚ di illustrare le linee generali e particolari di
politica sindacale delle Confederazioni ai vari livelli. 
 
Parte I - MODALITA' DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 
 
1 - AMBITO E INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. La rappresentanza sindacale unitaria può essere costituita in ogni
azienda con più di 15 dipendenti ad iniziativa delle associazioni
sindacali stipulanti il protocollo del 23.7.93 e che abbiano stipulato o
aderito all'a.n. 7.2.91.
2. Hanno altresì potere di iniziativa, le associazioni sindacali di cui
al punto 4, lett. a) e b), parte II del presente accordo.
3. In fase di prima applicazione, l'iniziativa di cui al comma 1 deve,
di norma, essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte
delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla
stipula del presente accordo.
4. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, sarà esercitata
almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.
5. Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il/i
rappresentante/i per la sicurezza di cui all'art. 18, comma 6 del D.lgs.
n. 626/94 e all'accordo nazionale sui rappresentanti per la sicurezza del

28.3.96, è/sono indicato/i contestualmente alla costituzione della RSU e
tra i suoi componenti. 
 
2 - COMPOSIZIONE 
 
1. Alla costituzione della RSU si procede assegnando i seggi in misura
proporzionale ai risultati conseguiti, alle diverse liste che hanno
concorso alla competizione elettorale.
2. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione
dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle varie categorie
professionali operanti nel settore al fine di garantire un'adeguata
composizione della rappresentanza.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata
rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme
antidiscriminatorie.
3 - NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti la RSU non può superare:
a) 3 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano fino a
70 dipendenti;
b) 5 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da 71 a
100 dipendenti;
c) 7 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da 101
a 150 dipendenti;
d) 9 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da 151
a 200 dipendenti;
e) 12 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da 201
a 500 dipendenti;
f) 15 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da 501
a 1000 dipendenti;
g) 40 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da
1001 a 2500 dipendenti;
h) 70 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da
2501 a 3000 dipendenti;
i) 80 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da
3001 a 4000 dipendenti;
l) 90 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da
4001 a 6000 dipendenti;
m) 120 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano da
6001 a 10000 dipendenti;
n) 150 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano pi—
di 10000 dipendenti.
Ai fini di cui sopra si considerano dipendenti gli agenti di ruolo
presenti in azienda, i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro e i lavoratori assunti con contratto e tempo determinato
superiore a 6 mesi, esclusi gli stagionali.
2. Nelle aziende con oltre 200 dipendenti potranno essere costituiti
organismi di coordinamento in base alle intese definite dalle OO.SS. dei
lavoratori stipulanti il presente accordo, tra i componenti la RSU, con il
compito di rappresentare la RSU di fronte alla direzione aziendale, per le
materie di interesse aziendale generale e di convocare formalmente le
riunione della stessa RSU.
3. Nei limiti numerici complessivi di cui al comma 1 l'insieme degli
addetti all'impianto interessato (officina, direzione, deposito, scalo,
ecc.) Š rappresentato da 1 o più componenti la RSU eletto/i nei vari
gruppi omogenei o aree professionali, l'entità numerica dei componenti
varia a seconda della consistenza dell'organico del luogo di lavoro.
4. Resta inteso che, in ogni azienda, non dovrà essere costituita più di
una RSU.
5. Per quanto riguarda le aziende miste associate alla FEDERTRASPORTI,
le parti, a livello locale, applicheranno quanto definito al comma 1,
verificando la coerenza con le eventuali soluzioni in atto negli altri
settori presenti nell'azienda stessa.

4 - DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI, TUTELE E MODALITA' DI
ESERCIZIO
1. I componenti della RSU subentrano ai dirigenti RSA nella titolarità
dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele spettanti per effetto
delle disposizioni legislative e contrattuali, fatto salvo il disposto di
cui all'art. 19 dell'a.n. 11.4.95.
2. Ô comunque confermato, in favore delle associazioni sindacali che ne
hanno i requisiti, il diritto di indire, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3, lett. h) dell'a.n. 7.2.91, l'assemblea dei lavoratori durante
l'orario di lavoro, per 5 delle 10 ore annue retribuite.
3. Per quanto attiene il diritto a permessi sindacali non retribuiti e
il diritto di affissione si conferma altresì quanto rispettivamente
previsto dagli artt. 30, ultimo comma, e 26 del CCNL 23.7.76.
5 - COMPITI E FUNZIONI
1. La RSU subentra alle RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio
delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di legge e di
contratto nazionale salvo quanto disposto al successivo comma. Le parti
procederanno, nell'ambito del rinnovo del CCNL, a una ridefinizione del
complesso della materia propria dell'area aziendale.
2. La RSU concorre con le Associazioni sindacali stipulanti il CCNL
territorialmente competenti titolari della contrattazione aziendale alla
stipula del contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie proprie
dell'area aziendale, con le procedure, tempi, modalit… e nei limiti che
saranno stabiliti in sede di contrattazione nazionale in applicazione
dell'art. 16, comma 1 dell'a.n. 11.4.95.
6 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1. La RSU resta in carica per 3 anni e ciascuno dei componenti pu•
essere rieletto.
In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un
periodo di tempo non superiore a 3 mesi, le strutture territoriali di
categoria superiore intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Se
anche in questo caso non si raggiunge l'accordo necessario, trascorso un
ulteriore periodo di 3 mesi, la struttura di categoria di livello
superiore indice le elezioni per il rinnovo delle RSU sulla base delle
modalità stabilite dal presente accordo.

Trascorsi 6 mesi dalla scadenza, la RSU si considera decaduta.
2. In caso di dimissioni dall'incarico di componente la RSU o di
risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, lo stesso
componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla
medesima lista.
3. Le sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un
numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con
conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità
previste dal presente accordo.
4. Ove, a seguito di mutamenti nella concessione di linee,
nell'organizzazione dei servizi o nei sistemi di esercizio, si verifichino
delle modifiche non marginali e non temporanee del numero dei dipendenti
dell'azienda, si procederà entro 2 mesi alla rideterminazione del numero
dei componenti della RSU esistente o, in casi di particolare rilevanza,
alla elezione di una nuova RSU.
7 - DECISIONI
1. Le decisioni relative a materie di competenza della RSU sono assunte
dalla stessa in base ai criteri previsti da intese definite dalle OO.SS.
dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le organizzazioni sindacali che siano firmatarie del presente accordo
o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando
alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 20.5.70
n. 300, e ogni altra struttura sindacale aziendale comunque denominata.
2. Le strutture aziendali di cui al comma precedente già esistenti
devono pertanto considerarsi decadute all'atto di costituzione della RSU. 
 
Parte II - REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L'ELEZIONE DELLE RSU
1 - MODALITA' DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI 
 
1. Almeno 3 mesi prima la scadenza del mandato della RSU le associazioni
sindacali di cui al punto 1, parte I del presente accordo, congiuntamente
o disgiuntamente, provvederanno ad indire le elezioni mediante
comunicazione da inviare alla direzione aziendale e da affiggere
nell'apposito/i albo/i che l'azienda metter… a disposizione per l'occasio
ne. Il termine per la presentazione delle liste Š di 15 giorni dalla data
di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende
fissata alla mezzanotte del 15ø giorno.
2. Nella composizione della RSU, dovendo tener conto delle specificit…
professionali dei lavoratori addetti, il corpo elettorale dell'impianto
sarà suddiviso proporzionalmente in gruppi omogenei e/o in aree
professionali; qualora in un impianto l'esiguità del numero dei lavoratori
non consentisse il raggiungimento del quoziente previsto, tutti i
lavoratori appartenenti a un unico gruppo omogeneo, presenti nei vari


impianti dell'azienda, saranno accorpati elettoralmente e assegnati
all'impianto più rispondente alle esigenze funzionali e professionali
rappresentate.
2 - QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1. Le organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo
favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni
elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione
elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione
in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione
venutasi a determinare.
3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto di votare tutti i lavoratori (a tempo determinato e
indeterminato) dipendenti dell'azienda alla data delle elezioni (esclusi i
dirigenti).
2. Sono eleggibili o designabili i lavoratori a tempo indeterminato, non
in prova, dipendenti dell'azienda (esclusi i dirigenti).
4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. Le strutture competenti a presentare le liste sono le seguenti:
a) le associazioni sindacali stipulanti o aderenti al presente accordo e
quelle stipulanti o aderenti al CCNL autoferrotranvieri e all'a.n. 7.2.91.
FILT, FIT e UILT presentano proprie liste di organizzazione, distinte e
separate, precedute dal Preambolo Unitario CGIL-CISL-UIL intangibile di
cui all'intesa quadro CGIL-CISL-UIL dell'1.3.91.
Le organizzazioni sindacali del settore autoferrotranvieri e
internavigatori della FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI decidono che le
3 liste di candidati, distinte per sigla, verranno inserite in un'unica
scheda preceduta dal Preambolo Unitario. I settori autoferrotranvieri e
internavigatori della FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI si impegnano,
senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola
lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale
totalmente si riconosce;
b) le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio
statuto e atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente, sottoscrivendo 2 copie di
identico verbale, i contenuti del presente accordo e della vigente
regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei pubblici
servizi di trasporto (attualmente A.N. 7.2.91 e accordi aziendali
attuativi).
Una copia del verbale di cui sopra deve essere inviata alla direzione
aziendale prima dell'affissione delle liste.
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori aventi
diritto al voto pari al 5% del totale degli stessi.
I lavoratori aventi diritto potranno firmare per una sola lista. In caso
contrario la firma Š nulla di diritto in tutte le liste nelle quali la
stessa è stata apposta.
Per quanto riguarda i quadri, la percentuale di cui sopra va riferita al

complesso dei lavoratori dell'azienda individuati come quadri ai sensi
della vigente disciplina contrattuale nazionale in materia.
2. Se le associazioni sindacali di cui alla lett. b) del precedente
comma intendono indire le elezioni della RSU, le modalità previste dai
numeri 1) e 2) della precedente lett. b) sono anticipate al momento della
relativa comunicazione. Per la presentazione della lista resta fermo il
termine stabilito al punto 1, parte II.
3. Nel caso che lavoratori aderenti a un'organizzazione si presentino
alle elezioni sotto altra sigla, le strutture territoriali di settore
interessate ne sconfesseranno ogni appartenenza.
4. Ogni associazione sindacale si impegna a presentare una sola lista.
5 - CANDIDATI
1. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e
i membri della commissione elettorale.
2. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
3. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato
risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale proceder…
all'annullamento della candidatura su tutte le liste.
4. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare il doppio
del numero dei componenti la RSU.
6 - COMMISSIONE ELETTORALE
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione viene nominata in ogni azienda, a cura delle organizzazioni
sindacali presentatrici delle liste, la commissione elettorale.
2. La commissione elettorale Š composta da non candidati e in modo
paritetico tra le organizzazioni sindacali di cui sopra.
3. La commissione elettorale nomina, per ogni seggio, un presidente e
gli scrutatori di cui al successivo punto 8.
7 - COMPITI DELLA COMMISSIONE
1. La commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente
dopo la sua completa integrazione e comunque non prima della scadenza del
termine di cui al punto 1, ogni contestazione relativa alla rispondenza
delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto
che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento della
attività aziendale;
d) comunicare la dislocazione, il giorno e l'orario di apertura e
chiusura dei seggi;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui
al presente accordo;
g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti
i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali
presentatrici di liste.
8 - SCRUTATORI
1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori
non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le
24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9 - AFFISSIONI
1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori a cura della commissione elettorale mediante affissione
nell'albo/i di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data fissata
per le elezioni.
10 - SEGRETEZZA DEL VOTO
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non pu• essere espresso
per lettera n‚ per interposta persona.
11 - SCHEDE ELETTORALI
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le
liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la
loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dai presidenti del seggio.







  1. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
6. Il voto Š nullo se la scheda non Š quella predisposta o se presenta
tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
12 - PREFERENZE
1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della
lista da lui votata.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una
crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero
segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della
scheda.







  1. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto
della lista. Il voto apposto a piè di una lista o l'indicazione di più
preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
4. Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati
di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e
nulli i voti di preferenza.
13 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE
1. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla
commissione elettorale previo accordo con la direzione aziendale in modo
tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel
rispetto delle esigenze del servizio.


2. Qualora le circostanze lo dovessero richiedere potranno essere
stabiliti piu' luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi
frazionamenti anche per conservare sotto ogni aspetto la segretezza del
voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione stessa.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza
di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo/i esistente/i
presso le aziende, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per le
votazioni.
4. Le aziende, compatibilmente con le esigenze del servizio,
agevoleranno la partecipazione al voto dei lavoratori addetti al movimento
e turnisti.
14 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio elettorale e' composto dal presidente nominato dalla
commissione elettorale di cui al punto 6 e dagli scrutatori di cui al
punto 8.
15 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1. A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di
un'urna elettorale idonea a una regolare votazione chiusa e sigillata sino
alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli
elettori aventi diritto al voto presso di esso e validato dalla
commissione elettorale.
16 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto dovranno esibire al
presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In
mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da
almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato
atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
17 - COMPITI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il presidente del seggio elettorale farà apporre all'elettore nell'elenco
di cui al punto 16 la firma accanto al suo nominativo.

18 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura
delle operazioni elettorali in tutti i seggi.
2. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il
verbale dello scrutinio su cui dovrà essere dato atto anche delle
eventuali contestazioni verrà consegnato - unitamente al materiale della
votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla commissione elettorale che, in
caso che più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo
dandone atto nel proprio verbale.
3. La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi: il piego sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la
commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne la
integrità e cioè almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della
direzione aziendale.
19 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi
sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti
conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Sul 33% totale dei seggi, allo scopo di rafforzare la solidarietà fra
i Sindacati Confederali, tutta la parte di pertinenza di CGIL, CISL e UIL,
quale che sia la percentuale di ciascuna Organizzazione verrà conteggiata
complessivamente e ripartita fra CGIL, CISL e UIL in misura paritetica.
3. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno
attribuiti in ragione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati
e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella
lista.
20 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle
operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti
della commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza
che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati si
intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1 la
commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini di cui al comma
precedente, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore,
inserendo nel verbale di cui al comma 1 la conclusione alla quale e'
pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata
a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano
presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni
di cui al comma precedente e notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta,
nel termine stesso, sempre a cura della commissione elettorale, all'associazione datoriale di categoria che, a sua volta, ne dà pronta comunicazione all'azienda.





21 - COMITATO DEI GARANTI


1. Contro le decisioni della commissione elettorale Š ammesso ricorso
entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato Š
composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, da un rappresentante
designato dall'associazione datoriale di categoria di appartenenza, ed e'
presieduto dal direttore dell' UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si
pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
22 - COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1. La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della RSU, una volta
definiti gli eventuali ricorsi sarà comunicata per iscritto alla direzione
aziendale e all'associazione nazionale datoriale cui aderisce l'azienda, a
cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei
componenti.
23 - REVOCA DEI COMPONENTI LA RSU
1. E' prevista la revoca del mandato al rappresentante eletto a seguito
di motivata richiesta scritta dei 2/3 dei lavoratori del collegio
elettorale. La richiesta di revoca deve essere dibattuta e accettata con
voto, da almeno 2/3 i componenti la RSU.
24 - ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE
1. La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione
elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto
necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni
elettorali.

Parte III - NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI


25 - NORMA TRANSITORIA
1. Le parti si danno reciprocamente, atto che gli esiti delle elezioni
effettuate fino alla data della presente regolamentazione si intendono
transitoriamente confermati sino alla loro scadenza e comunque non oltre
il 31.12.96.
26 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente regolamentato si richiamano le
disposizioni degli Accordi interconfederali del 20.12.93 e del 29.9.94.
2. Il presente accordo potr… costituire oggetto di disdetta ad opera
delle parti stipulanti, previo preavviso pari a 4 mesi.
3. Le parti convengono che, qualora intervenga una nuova disciplina
legislativa e/o interconfederale volta a regolamentare, ancorché‚
parzialmente, la materia del presente accordo, si procederà a un riesame
dello stesso al fine di verificarne la corrispondenza con i contenuti
della normativa sopravvenuta.


4. Le parti concordano altresì che dall'applicazione del presente
accordo non devono comunque derivare, per ogni singola azienda, oneri
aggiuntivi rispetto a quelli già in atto per gli stessi istituti.
5. Le norme del titolo IV del CCNL 23.7.76, non compatibili con la
presente norma e con l'art. 19 della legge n. 300/70, cos come
riformulato a seguito dell'esito referendario, si intendono abrogate.


ACCORDO NAZIONALE DEL 28 MARZO 1996

C. - Decreto Legislativo n. 626/94 - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Tra
FEDERTRASPORTI
FENIT
e
FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
- visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626 che, nel disciplinare la sicurezza e
la salute negli ambienti di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva
la definizione di alcuni aspetti applicativi;
- ritenuto di dover corrispondere positivamente agli orientamenti
partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
- considerato che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
(artt. 18, 19 e 20) si ispira a criteri di partecipazione e intende cos
contribuire al superamento di posizioni di conflittualità;
si conviene quanto segue
1 - IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le
aziende saranno promosse iniziative, con le modalità di seguito indicate,
per l'identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza.
2 - AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI
Per le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto
dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale
funzione elettiva.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,
anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del
seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede,
provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato
senza ritardo al datore di lavoro.


Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti dell'azienda e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo
indeterminato dipendenti dell'azienda.
La durata dell'incarico Š di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti
dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore
annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti nonché‚ pari a 30 ore
annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett.
b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ogni azienda riceverà il verbale di elezione del rappresentante per la
sicurezza e trasmetterà il nominativo eletto all'organismo paritetico cos
come sarà definito e con le modalità previste da successivo accordo. In
via transitoria, il nominativo dell'eletto verrà comunicato alla
associazione nazionale dei datori di lavoro firmatari del presente
accordo.
3 - AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI
AZIENDE DA 16 A 200 DIPENDENTI
Nelle aziende che occupano da 16 a 200 dipendenti nel numero dei
componenti della RSU si individua un rappresentante per la sicurezza.
AZIENDE CON PIU' DI 200 DIPENDENTI
Nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti il numero di
rappresentanti per la sicurezza è quello previsto dall'art. 18, comma 6
del D.lgs. n. 626/94. Tale numero è ricompreso nel numero dei componenti
la RSU, così come definito dall'accordo nazionale.
PERMESSI
Nelle aziende che occupano piu' di 15 dipendenti, per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, i rappresentanti
per la sicurezza utilizzeranno, per l'esercizio delle loro funzioni,
permessi retribuiti fino a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)
ed l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
In sede aziendale le parti procederanno all'assorbimento, sino a
concorrenza, delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la
sicurezza ed eventualmente gi… riconosciute per lo stesso titolo.


PROCEDURE PER L'ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
PER LA SICUREZZA
All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la
sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per
l'elezione della RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le
rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante
per la sicurezza si applica la procedura che segue.


Entro 1 mese dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la
sicurezza Š/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale
evento) il/i rappresentante/i per la sicurezza Š/sono eletto/i dai
lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le
aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle
organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza
esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60
giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso
previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio
della funzione medesima.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza
deve essere comunicato con le modalità previste dall'accordo nazionale
28.3.96 sulle RSU, alla direzione aziendale che a sua volta ne dà
comunicazione all'organismo paritetico che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista
dall'accordo nazionale di cui sopra.
4 - ATTRIBUZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la
cui disciplina legale Š contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, le
parti concordano sulle seguenti indicazioni:
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto
delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di
lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono anche congiuntamente al responsabile del servizio
di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
MODALITA' DI CONSULTAZIONE
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti
gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di
formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di
consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione,
apponendo la propria firma sul verbale stesso.
In fase di prima applicazione del D.lgs. n. 626/94 e, comunque, non oltre
il 30.6.96, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la
rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si
rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. stipulanti
il presente accordo.

5 - INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni
e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f) del comma 1
dell'art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di
valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 626/94
custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva ai sensi dell'art. 4,
comma 3, dello stesso provvedimento.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla
legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si
intendono quelle riferite alle materie previste dal D.lgs. n. 626/94.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, Š tenuto a
farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del
principio di riservatezza.
6 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Fermo restando quanto previsto negli artt. 21 e 22 del D.lgs n. 626/94 la
formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico
del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi
in ragione di 32 ore lavorative annue.
Il programma, in via esemplificativa, dovrà comprendere le seguenti
materie:
- conoscenze generali e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure
di prevenzione protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Sulla base dell'esemplificazione le Aziende di cui sopra promuoveranno la
consultazione con le organizzazioni sindacali stipulanti il presente
accordo sui contenuti della formazione, e sulle metodologie di
insegnamento.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, promuove un'integrazione della formazione.
7 - RIUNIONI PERIODICHE
In applicazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche
previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di
rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in
azienda.
Della riunione viene redatto apposito verbale.
* * *
Ferma restando la validità degli accordi aziendali eventualmente gi…
sottoscritti in materia qualora a livello aziendale, sia già prevista una
disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza,
ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i
temi dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, le parti
potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente
accordo, avendo riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.
Per quanto non espressamente definito si rinvia agli accordi
interconfederali.
Dichiarazione a verbale.
In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 626/94
in tema di costituzione e funzioni degli Organismi paritetici le parti
stipulanti il presente accordo rinviano a un accordo successivo che terr…
anche conto di quanto disciplinato a livello interconfederale.
Dichiarazione congiunta.
Stante l'estrema complessità e diversificazione esistente nel settore le
parti convengono, fermo restando quanto previsto in materia dall'art. 18
dell'attuale CCNL di rinviare alla negoziazione del prossimo contratto la
definizione delle modalità applicative di tale principio anche mediante
un'eventuale nuova formulazione della materia.
In tale contesto le parti esamineranno soluzioni idonee a facilitare la
gestione del processo che sarà1 avviato, anche per le implicazioni che esso
potrà avere sul quadro sindacale coinvolto.
Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti discendenti
dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, attengono al CCNL di
categoria del biennio 1994/95.

Riprodotto, impaginato da :

Elio Iadanza
1Unione Sindacale di Base - via Piave 65 – 15100 Alessandria

Commenti

Post popolari in questo blog

Canne fumarie nel condominio, sentenze

Corte di Cassazione, SS.UU., 13/1/2005 n. 460