LAVORI USURANTI
LAVORI USURANTI :
FINALMENTE!
Decreto Legislativo per il riconoscimento previdenziale delle mansioni usuranti Entro trenta giorni l’emanazione, da parte del Ministro del Lavoro
Intanto …. Benefici ridotti ed esclusione di molte categorie di lavoratori, soprattutto nel settore dei trasporti
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato , sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2011, il Dlgs. 21 aprile 2011 n.67 sui lavori usuranti in ottemperanza alla delega previdenziale assegnatale dal Parlamento, con legge n.183 del 4/11/ 2010..... IL PROVVEDIMENTO ENTRERA' IN VIGORE IL 26 maggio 2011.
La piena operatività della legge è comunque ancora condizionata all’emanazione da parte del Ministro del lavoro di un decreto attuativo che fisserà le regole per l’accesso ai bonus previdenziali previsti per i lavoratori addetti a questo tipo di mansioni particolarmente pesanti o per il cui espletamento è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo.
Sembra quindi prossima al capolinea una storia cominciata ad agosto 1993, data nella quale nel nostro paese si è cominciato a parlare di normative previdenziali per le lavorazioni cosiddette usuranti.
Un epilogo deludente per le legittime aspettative di moltissimi lavoratori, in particolare per gli autoferrotranvieri, in quanto non trova riscontro adeguato tale figura professionale e non viene tenuta in debito conto la realtà di lavoro degli autoferrotranvieri....
Gli autoferrotranvieri che, presumibilmente, possono ritenere di essere i destinatari della normativa usuranti possono essere individuati come di seguito:
A) Gli autoferrotranvieri che svolgano lavoro notturno per i quali sono necessari un numero minimo di giorni lavorati notturni all’anno non inferiore a 78 per coloro che hanno maturato i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
B) Al di fuori del caso precedente, gli autoferrotranvieri che abbiano prestato o prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
I conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo .
REQUISITO TEMPORALE MINIMO E CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO
Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017:
Avere svolto una o più attività usuranti secondo le modalità previste per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
Per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018:
Avere svolto una o più attività usuranti secondo le modalità previste per un periodo di tempo pari alla metà della vita lavorativa complessiva.
Ai fini del computo dei periodi di cui sopra si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
BENEFICI PENSIONISTICI
Fermo restando il requisito minimo contributivo dei 35 anni, i benefici pensionistici consistono nella riduzione dei requisiti (età anagrafica / somma età anagrafica e anzianità contributiva) per l’accesso al pensionamento di anzianità per come indicato:
In via transitoria, per il periodo 2008/2012:
→ Per il periodo tra 1° luglio 2008 e 30 giugno 2009, riduzione di un anno dell’età anagrafica (da 58 a 57 anni);
→ Per il periodo compreso tra 1° luglio 2009 e 31/12/2009, riduzione di due anni dell’età anagrafica (da 59 a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 95 passa a 93);
→ Per l’anno 2010, riduzione di due anni dell’età anagrafica (da 59 a 57 anni) e di una unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 95 passa a 94);
→ Per gli anni 2011 e 2012, riduzione di tre anni dell’età anagrafica (da 60 anni a 57 anni) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 96 passa 94).
A decorrere dal 1° gennaio 2013:
Riduzione di tre anni dell’età anagrafica (da 61 a 58 anni) e di tre unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota da 97 passa a 94).
Per il caso dei turnisti il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è accordato solo a coloro che svolgono lavoro notturno per almeno 78 notti.
Qualora i turni notturni annui siano inferiori a 78, i benefici pensionistici per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico rispettano i seguenti limiti:
a) Riduzione di un anno del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 64 a 71;
b) Riduzione di due anni del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 72 a 77.
Ai fini dell’applicazione di quanto si riferisce alle predette lettere a) e b) , è considerata, tra le attività di cui alle lettere stesse, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo
nell’ambito del periodo di tempo minimo e nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie rientranti tra i lavori usuranti, si applica il beneficio ridotto previsto sopra solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività usuranti, le attività in turni notturni siano state svolte per un periodo superiore alla metà.
In ogni caso sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento, come ad esempio quelle per il personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, fermo restando l’impossibilità della cumulabilità delle norme agevolate.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER PENSIONAMENTO ANTICIPATO
Il lavoratore interessato ha l'obbligo di trasmettere, all’Ente previdenziale di appartenenza, la relativa domanda e la necessaria documentazione:
1. entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
2. entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il comma 2 del decreto legge elenca i documenti che in copia o estratto devono corredare la domanda, unitamente agli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari.
Il comma 4 del decreto legge differisce il diritto di decxorrenza del trattamento pensionistico in caso di presentazione della domanda oltre i termini stabiliti (fermo restando l'accertamento positivo dei requisiti) in misura pari a:
a) un mese, per ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione da unire alla domanda, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.
Limiti di spesa nell’assegnazione dei bonus previdenziali
Il bonus previdenziale secondo le previsioni sarà assegnato a circa 5000 persone all’anno di tutto il mondo del lavoro, mediante uno stanziamento di 2,52 miliardi di euro nel decennio a venire e verrà riconosciuto ai lavoratori impegnati in una delle attività usuranti prima elencate a condizione che siano rispettate le tempistiche che opportunamente vengono di nuovo elencate:
nel periodo transitorio, la cui tempistica è stata definita nel D.L.vo, vi abbiano svolto un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
mentre a regime il bonus verrebbe esteso ai lavoratori che potranno vantare nelle attività usuranti una utilizzazione pari almeno alla metà della vita lavorativa.
Il possesso di questi requisiti fa scattare un beneficio pensionistico che consiste in una riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità.
Un benefit quindi che per la limitatezza delle risorse economiche sarà esteso ad una platea molto ridotta di lavoratori.
Questa possibilità di accesso in pensione troverà una ulteriore limitazione in quanto per ottenere i trattamenti pensionistici, anche i cosiddetti lavoratori impegnati in lavorazioni usuranti, per quanto ci è stato modo di sapere, dovranno attendere lo “scorrere della finestra mobile” introdotta all’art. 12 del Dl n.78 del 31 maggio 2010.
In definitiva per usufruire del bonus previdenziale necessita la presenza delle seguenti condizioni:
aver svolto mansioni usuranti come previsto dal combinato disposto del DM. 19/5/1999 art. 2 (Decreto Salvi), del D.lgs. 66/2003 all’art. 1, comma 2, lett. e), e della L. 247/2007 all’art. 1 comma 3 lettera b);
essere in possesso di un requisito anagrafico minimo, ridotto di tre anni rispetto alle regole generali, ma in ogni caso non inferiore a 57 anni;
essere in possesso di una anzianità contributiva minima di 35 anni;
attendere lo scorrimento della “finestra mobile“;
rientrare nei tetti di spesa previsti su base annua.
Lavoratori del settore dei trasporti
Poca attenzione è poca chiarezza viene rivolta invece al settore del trasporto ferroviario, autoferrotranviario e su strada dalla normativa sulle lavorazioni usuranti.
Due sole infatti le fattispecie sulle quali si possono configurare la possibilità di estendere i bonus previdenziali:
Attività di lavoro notturno;
Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Mentre infatti il parametro del lavoro notturno sembra ben disciplinato, la seconda fattispecie è invece molto generica, in quanto non è chiaro infatti se possono essere compresi in essa:
i conducenti dei mezzi di servizio pubblico di trasporto collettivo via acqua;
i macchinisti dei treni viaggiatori, ma soprattutto non è comprensibile quale sia la differenza sull’operatività tra essi ed i macchinisti adibiti alla guida dei treni merci.
Più specificatamente
Lavoratori addetti a mezzi pubblici pesanti di trasporto di persone
Vanno considerati i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Dalla specifica base assicurativa INPS, enucleando le qualifiche operaio, si perverrebbe ad una platea complessiva di circa 60.000 unità (lavoratori) che, sempre considerando la distribuzione per età/anzianità con riferimento a coloro che matureranno l'età minima prevista dai requisiti agevolati e un'anzianità contributiva fra 35 e 39 anni, conduce ad un flusso annuo di soggetti pari a circa 400 – 420 unità (lavoratori) che potranno presumibilmente accedere a tale trattamento.
Da quanto sopra evidenziato si perviene ai seguenti flussi annui di potenziali beneficiari a livello nazionale e da spalmare fra tutte le aziende di servizio pubblico di trasporto collettivo:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
210 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Al riguardo, si ritiene che sarebbe necessario che fosse chiarita più puntualmente la procedura di calcolo adottata per giungere alla stima dei lavoratori interessati del settore dei trasporti.
Infatti, per gli addetti a mezzi pubblici pesanti di trasporto persone, osserviamo che – anche ipotizzando una distribuzione lineare per classi di età nell'arco di 40 anni – la RT (Relazione Tecnica), degli organi parlamentari di Camera e Senato, ha evidentemente stimato che annualmente solo un quarto dei soggetti con pari età anagrafica abbia i requisiti di anzianità richiesti e per i quali sembra difficile poter ipotizzare che non rispondano ai requisiti richiesti.
In sostanza, non essendovi ragione per ipotizzare una particolare distribuzione dei lavoratori in questione in termini di età e non potendosi nemmeno ritenere che la norma riguardi soltanto una piccola percentuale dei pensionandi sulla base dei requisiti ordinari, il livello molto basso di termini di percentuali dei destinatari della norma appare evidentemente dettato esclusivamente da problemi legati all'esiguità delle risorse economiche messe a disposizione sia nel breve periodo che a regime.
Va sottolineato, poi, che il comma 9 del decreto legge consente di escludere l'obbligo di corrispondere eventuali arretrati a a chi avesse maturato i requisiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
PER ULTIMO, A GIUDIZIO DELLA SCRIVENTE, VA COMUNQUE SEGNALATA LA POSSIBILITA', PROPRIO ALLA LUCE DEL FATTO CHE IL BENEFICIO IN ESAME SEMBRA CONFIGURATO COME UN DIRITTO SOGGETTIVO, CHE SIA POSSIBILE APRIRE UN CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE IN MATERIA, CON ESITI CHE NON SI NASCONDONO INCERTI, MA CHE COMUNQUE PRESENTANO PROFILI CHE COINVOLGONO ANCHE IL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE, CHE DEVE ESSERE LA RATIO DELLA NORMATIVA IN ESAME!!!
USB LAVORO PRIVATO
MAGGIO 2011
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