FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETA' AUTOFERROTRANVIERI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 9 gennaio 2015 .
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. (Decreto n. 86985).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l’art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che modifi ca l’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l’art. 7, comma 5, lettera c) , del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifi ca ulteriormente l’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAISA CISAL (d’ora in avanti, “Accordo dell’8 luglio 2013”), con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 28 giugno 2012, n. 92; Considerata l’avvertita necessità delle parti sociali fi rmatarie dell’accordo dell’8 luglio 2013 di potenziare ed estendere gli strumenti di tutela dei lavoratori nei rapporti di lavoro e nel mercato del lavoro in connessione ai processi di riorganizzazione che interessano le aziende; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreta
: Art. 1. Istituzione del fondo È istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico” (d’ora in avanti, “Fondo”).
Art. 2. Finalità e campo di applicazione 1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformità a quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui alle successive disposizioni
2.
Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofi loferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
3. Ai fi ni della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92. — 45 — 4-3-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 52 4.
Il Fondo ha lo scopo di:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l’erogazione di una prestazione ordinaria nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dall’art. 1, legge 164/1975 e successive modifi che e integrazioni;
b) assicurare un sostegno economico, tramite erogazione di prestazioni integrative o straordinarie, ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali;
c) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, di riconversione o riqualifi cazione professionale del personale eventualmente in esubero, tramite i fondi interprofessionali, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea.
Art. 3. Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti, di cui cinque esperti designati dall’ASSTRA e dall’ANAV e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo sindacale nazionale dell’8 luglio 2013.
2. Il Comitato amministratore si compone altresì di due funzionari, con qualifi ca di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle fi nanze.
3. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
4. Il Comitato elegge il Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.
5. Nel caso in cui, durante il mandato, venga a cessare dall’incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al presente articolo.
6. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all’insediamento dei nuovi componenti. 7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio all’art. 3, commi 36, 39, 40 e 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifi che e integrazioni.
Art. 4. Compiti del Comitato amministratore
1. Il Comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consultivo, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto per la gestione del Fondo, compresa la possibilità di deliberare in ordine alla revoca o riduzione degli assegni STraordinari nei casi di non cumulabilità;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fi ni di cui all’art. 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fi ne di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull’affl uenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione degli interventi, nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) elaborare, sentite le parti fi rmatarie dell’accordo dell’8 luglio 2013, proposte di modifi ca all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Art. 5. Prestazioni
1. Il Fondo provvede:
a) all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) all’erogazione di prestazioni integrative dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);
c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;
d) alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fi ne di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualifi cazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea.
2. L’assegno ordinario di cui al precedente comma 1, lettera a) , richiede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, ovvero a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale.
3. L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.
4. La prestazione è corrisposta per un periodo non superiore a novanta giorni, da computare in un biennio mobile. In casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato trimestralmente fi no ad un massimo complessivo di 12 mesi. La proroga è autorizzata dal Comitato a seguito della verifi ca della sussistenza dei requisiti di eccezionalità. — 46 — 4-3-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 52
5. L’integrazione dell’indennità ASpI di cui al precedente comma 1, lettera b) , dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustifi cato motivo oggettivo, provvede ad assicurare:
a) per tutta la durata di percezione dell’ASpI, una prestazione integrativa tale da assicurare un livello di trattamento pari all’importo dell’indennità riconosciuta per i primi sei mesi di fruizione, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge 28 giugno 2012, n. 92, maggiorato di 173 Euro;
b) per il periodo successivo al godimento dell’indennità ASpI e per una durata massima di ulteriori 18 mesi, un reddito di importo pari al massimale ASpI, nell’importo in vigore all’inizio di quest’ultimo periodo.
6. L’integrazione di cui al comma 5 è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, la decadenza e di ogni altra disposizione prevista per l’ASpI.
7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall’INPS con riferimento all’indennità ASpI.
8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente comma 1, lettera c) , è determinata dagli accordi stipulati tra le parti fi rmatarie dell’accordo dell’8 luglio 2013, con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata.
9. La fruizione dell’assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell’assegno fi no a concorrenza dei predetti redditi. Al lavoratore destinatario dell’assegno straordinario è fatto obbligo, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l’intero periodo di fruizione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all’ex datore di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifi ca indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fi ni della revoca o della rideterminazione dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.
10. Nel caso degli assegni ordinari di cui al comma 1, lettera a) , il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata di cui all’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi.
11. La contribuzione previdenziale correlata è dovuta anche nel caso dell’erogazione delle prestazioni integrative dell’ASpI di cui al comma 1, lettera b) , ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non è comunque dovuta nel caso in cui l’erogazione della prestazione integrativa dell’ASpI sia avvenuta in un’unica soluzione.
12. La contribuzione previdenziale correlata di cui all’art. 40 della legge del 4 novembre 2010, n. 183, è versata dal Fondo all’Istituto previdenziale per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al comma 1, lettera c) , ove ai fi ni della maturazione della pensione difetti il requisito dell’anzianità contributiva.
13. Ai fi ni dell’attuazione del comma 1, lettera d) , del presente articolo, il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento. Le risorse derivanti da tali convenzioni rimangono vincolate alla fi - nalità formativa.
Art. 6. Accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 5 è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifi che delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.
2. Le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate alle Sedi INPS di competenza e sono esaminate dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
3. La facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile da parte del Comitato decorsi sei mesi dalla costituzione del Fondo.
4. Le prestazioni possono essere riconosciute esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro. Art. 7. Finanziamento e bilanci 1. Per le prestazioni di cui all’art.
5, comma 1, lettere a) e b) , e per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.
2. I contributi ordinari sono da versare a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l’INPS. Il contributo è mensilmente dovuto solo dalle aziende con una media occupazionale di più di quindici dipendenti nel semestre precedente.
3. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1 del presente articolo. — 47 — 4-3-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 52
4. Un contributo addizionale, nella misura del 1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fi ni previdenziali perse dai lavoratori interessati, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) .
5. Un contributo straordinario mensile, nella misura del 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali, è dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione dell’ASpI, per l’intera durata di fruizione di tale prestazione.
6. Per gli assegni straordinari di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) , è dovuta, da parte di ciascuna azienda interessata, una contribuzione straordinaria relativa ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della relativa contribuzione correlata.
7. Fino alla data del 31 dicembre 2016, il datore di lavoro che accede alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) e c) , in mancanza di accordo sindacale aziendale, versa al Fondo un contributo aggiuntivo, pari a due volte il contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge del 28 giugno 2012, n 92. 8. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e fi nanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fi ne di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
9. Il Fondo sarà regolato e amministrato in modo da mantenere il bilancio in pareggio. Al predetto fi ne, le prestazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifi che riserve fi nanziarie.
10. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) e c) , può chiedere al Fondo la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell’Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL alla quale aderisce, secondo le modalità che verranno comunicate dalle Organizzazioni Sindacali al Fondo medesimo. Forma pertanto parte integrante della documentazione da inviare al Fondo a cura dell’azienda l’eventuale sottoscrizione da parte del lavoratore, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro che precede l’accesso a dette prestazioni, di tale richiesta. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro non abbia luogo per via consensuale, l’azienda deve comunque comunicare al lavoratore la possibilità di esercizio di detta facoltà direttamente presso il Fondo.
11. Ai contributi di fi nanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall’art. 3, comma 25, della legge 92/2012, compreso l’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Art. 8. Norme fi nali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifi che e integrazioni. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2015 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali POLETTI Il Ministro dell’economia e delle finanze PADOAN Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2015 Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MI
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