Indennita' Covid 19 Lavoratori intermittenti

Indennità lavoratori danneggiati da Covid-19: chi la riceve e incompatibilità con altri sussidi

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Prevista Indennità lavoratori danneggiati da Covid-19. Si allarga la platea dei destinatari del cd. ”bonus 600 euro”.

Infatti, con il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 10 del 30 aprile 2020, attuativo dell’art. 44 del “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), il legislatore ha esteso il beneficio economico – per il mese di marzo 2020 – anche a alcune particolari categorie di lavoratori.

Nello specifico, a seguito del predetto D.I., possono accedere al “bonus 600 euro”:

  • i lavoratori stagionali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Successivamente, l’indennità è stata estesa anche per il mese di aprile e maggio 2020 dal D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

I criteri di spettanza del bonus ai suddetti lavoratori sono stati specificati dall’INPS con la Circolare n. 67 del 29 maggio 2020.

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Indennità Covid-19: i lavoratori stagionali

Rientrano tra i destinatari del bonus 600 euro i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali:

  • che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • che abbiano prestato attività lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto arco temporale.

Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità è previsto che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito, in quanto rappresenta un importo esentasse.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto:

  • l’accredito di contribuzione figurativa;
  • il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità Covid-19: i lavoratori intermittenti

Sono destinatari del “bonus 600 euro” i lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Nello specifico, vi rientrano:

  • sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità;
  • sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Al riguardo, è importante ricordare che alla data di presentazione della domanda il lavoratore:

  • non sia titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente);
  • non sia titolare di trattamento pensionistico diretto.

Indennità lavoratori per Covid-19: i lavoratori autonomi occasionali

Altra categoria di lavoratori che rientra nel bonus 600 euro sono i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità, è necessario che i lavoratori siano stati titolari – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 – di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Detti lavoratori, inoltre, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.

Anche per i suddetti lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità Covid-19 gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

Indennità lavoratori per Covid-19: lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Il Governo ha incluso tra i beneficiari dell’indennità COVID-19 anche i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. In particolare, possono accedere al bonus 600 euro i lavoratori che possono fare valere, per il 2019, un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro.

Inoltre, occorre che i lavoratori:

  • siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data del 23 febbraio 2020;
  • non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Indennità lavoratori per Covid-19: presentazione della domanda

Al fine di ricevere la prestazione di interesse, i lavoratori in commento devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. In particolare, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web è possibile servirsi del Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Indennità lavoratori per Covid-19: aspetti di incumulabilità ed incompatibilità

Il bonus 600 euro per lavoratori danneggiati dal Covid.19 è incompatibile con i seguenti trattamenti:

  • trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (FIS) e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), con causale “Covid-19”;
  • bonus 600 euro lavoratori;
  • Reddito di emergenza;
  • bonus domestici;
  • bonus dei lavoratori sportivi.

Inoltre, le indennità in esame non possono essere erogate in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari dell’Ape sociale.

Da notare che il “Decreto Rilancio” ha previsto per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità, l’integrazione del beneficio del RdC – in luogo del versamento dell’indennità – fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità.

In ragione di ciò, qualora i beneficiari del bonus 600 euro fossero titolari di un Reddito di cittadinanza di importo inferiore a 600 euro, non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del RdC di cui sono titolari fino al predetto ammontare.

Indennità lavoratori per Covid-19: aspetti di cumulabilità

L’indennità è cumulabile con:

  • l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984;
  • l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • l’indennità di disoccupazione agricola;
  • le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

 

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