COLLEGATO LAVORO: i precari pagano le conseguenze di una norma contro i diritti dei lavoratori
Parlamento: approvato, in via definitiva, il Collegato Lavoro
E' stato approvato dalla Camera, in via definitiva, il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria (DDL 1441-quater-G) ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo approvato è quello modificato dal Senato il 29 settembre 2010.
I punti principali della nuova normativa sono:
- Revisione della disciplina in tema di lavori usuranti
- Misure contro il lavoro sommerso
- Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro
- Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
- Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
- Aspettativa per i dipendenti pubblici
- Riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
- Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
- Certificati di malattia
- Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
- Conciliazione e arbitrato
- Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
- Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
- Apprendistato
- Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative
- VEDI TESTO LEGGE ALLEGATO
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In data 29 aprile 2010 è stato approvato dalla Camera - e nei prossimi giorni sarà discusso dal Senato - il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria (C1441-quater-E).
- Le modifiche apportate dal Relatore al comma 9 dell'articolo 31
9. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
9-. In assenza accordi interconfederali o contratti collettivi , trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, le parti sociali , le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma .
- Le modifiche apportate dal Relatore al comma 9 dell'articolo 31 con l'emendamento votato dalla Camera
9. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. 9-. In assenza accordi interconfederali o contratti collettivi , trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, le parti sociali , le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma .
in allegato il testo del ddl e il volantino per la giornata di mobilitazione
in allegato pubblichiamo la nota congiunta SdL RdB e Coordinamento dei Legali sulla questione del collegato lavoro inviata alla Commissione lavoro della Camera dei deputati e, se ci riusciamo, a tutti i parlamentari, visto che la Commissione ha deciso di “audire” informalmente solo Cgil, Cisl, Uil e Ugl.
Il Disegno di Legge “Collegato Lavoro” garantisce nuove tutele per le aziende ai danni dei lavoratori: più difficile vincere cause di lavoro, impugnare licenziamenti ingiusti, ottenere giusti risarcimenti. Particolarmente garantite le aziende che fanno ricorso massiccio allo sfruttamento del lavoro precario.
Diventerebbe legge la possibilità di derogare ai CCNL, "certificando", tramite commissioni, i contratti individuali contenenti clausole peggiorative: viene limitata la giurisdizione del giudice e si incentiva il ricorso all'arbitrato.
Certificazione dei contratti e arbitrato: vi è la possibilità di assumere lavoratori con il ricatto di sottoscrivere un contratto individuale "certificato", dove si certifica la "libera volontà" del lavoratore di accettare deroghe peggiorative a norme di legge e di contratto collettivo, e dove il lavoratore rinuncia preventivamente, in caso di controversia o licenziamento, ad andare davanti al magistrato (rinunciando alla piena tutela delle leggi): in questo caso, il giudice viene sostituito da un collegio arbitrale che può decidere a prescindere dalle leggi e dai contratti collettivi; massima discrezionalità, da parte del collegio arbitrale, nei casi di vertenza per i lavoratori assunti con contratti precari e atipici (determinati, cocopro ecc.).
Processo del lavoro: il giudice non può entrare nel merito delle scelte organizzative e produttive poste dal datore di lavoro, non può più contestare la sostanza, le ragioni più o meno giuste delle scelte dell'azienda, ma deve limitarsi alla verifica dei requisiti formali delle azioni aziendali: questo limite si rafforza soprattutto nei casi di contratti di lavoro "certificati", dove in giudice non può contestare le deroghe peggiorative contenute negli accordi individuali; abolito l'obbligo del tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice.
Licenziamenti: il giudice, nelle cause di licenziamento, deve "tener conto" di quanto stabilito nei contratti individuali e collettivi come motivi di licenziamento per "giusta causa" o "giustificato motivo", deve considerare, più che il diritto, la situazione dellù'azienda, la situazione del mercato del lavoro, il comportamento del lavoratore negli anni, ecc; tramite i contratti "certificati" si possono certificare e rendere legali motivi aggiuntivi (non previsti dalla legge e dai contratti collettivi) per licenziare liberamente il lavoratore.
Impugnazione dei licenziamenti: per i licenziamenti invalidi o inefficaci, per i contratti a tempo determinato, contratti cococo e a progetto, per i lavoratori coinvolti nei trasferimenti di ramo d'azienda, per i lavoratori che contestano forme di intermediazione del rapporto di lavoro (appalti e somministrazione), a tutti questi è introdotta, per i tempi dell'impugnazione, la prescrizione di 60 giorni a cui deve seguire, pena nullità dell'impugnazione, il ricorso o la richiesta di conciliazione entro i successivi 180 giorni. La nuova procedura ha effetto retroattivo.
Risarcimento per lavoratori a termine irregolari: nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento onnicomprensivo è limitato tra 2,5 e 12 mensilità, il risarcimento può essere ridotto alla metà se nel CCNL di riferimento è prevista una qualsivoglia procedura o graduatoria di stabilizzazione. La norma ha effetto retroattivo.
Risarcimento per i contratti di collaborazione irregolari: il datore di lavoro che, entro il 30.09.2008, abbia fatto una qualsiasi offerta di assunzione al lavoratore in collaborazione, è tenuto unicamente a un indennizzo limitato tra 2,5 e 6 mensilità.
Attività usuranti: per salvaguardare i "conti pubblici" si introduce tra gli aventi diritto una ulteriore selezione per l'accesso alla pensione dei lavoratori esposti ad attività usuranti (graduatoria in base ai contributi versati).
Riforma degli ammortizzatori sociali: già "pagata" con l'ultima contro-riforma previdenziale, il tempo concesso al Governo, per attuare la riforma, slitta di 24 mesi.
Riordino enti previdenziali: delega al Governo per semplificare, snellire gli enti previdenziali, con un rafforzamento delle competenze dei Ministeri del Lavoro e della Sanità sugli stessi enti.
Riordino della normativa sui congedi e permessi di lavoro: a costo zero si prevede una stretta sulle norme che regolano la materia, compresi i premessi per handicap già in parte resi operativi.
Mobilità ed esuberi dei dipendenti pubblici: le procedure di messa in mobilità e di esubero dei dipendenti pubblici si estendono anche nei casi di trasferimento delle competenze dalla Stato agli enti locali o in caso di esternalizzazione dei servizi.
Part time per i dipendenti pubblici: le amministrazioni possono revocare la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati.
Aspettativa per i dipendenti pubblici: a richiesta possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, ora anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
Apprendistato: l'obbligo scolastico può essere assolto lavorando, già dall'età di 15 anni, con contratti di apprendistato.
Assenze per malattia: obbligo di trasmissione telematica e di rilascio del certificato di malattia esclusivamente dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (è esplicitamente previsto il licenziamento se la mancanza è reiterata).
Lavoro interinale: estensione dei soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di mano d’opera: associazioni, enti bilaterali, e anche gestori di siti internet.
Contratti di prestazione occasionale: estensione dei mini cococo per i servizi di "badantato" per 240 ore all'anno solare.
Sanzioni: modifica delle sanzioni previste per il lavoro in nero, sulle infrazioni sull'orario di lavoro, previste deroghe contrattuali a livello territoriale e aziendale.
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