G.U. n° 48 del 28/02/2011 DM infrastrutture 18.2.2011 Art. 7 Requisiti del Direttore dell'Esercizio e del Responsabile dell'Esercizio

 Per i servizi automobilistici, infatti, già il d.m. 20 dicembre 1991, n. 448, in attuazione della direttiva CEE n. 438 del 1989, fissa i requisiti per le imprese che esercitano il trasporto di viaggiatori con autoveicoli di linea, in modo, oltre che omogeneo sul piano europeo, più equo ed equilibrato rispetto alle condizioni previste nel decreto impugnato, che richiede, tra l'altro, la laurea in ingegneria per il direttore di esercizio. 

( SENTENZA N. 89
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE.......  - omissis - )



   G.U. n° 48 del 28/02/2011 DM infrastrutture 18.2.2011  Art. 7
 Art. 7
Requisiti del Direttore dell'Esercizio e del Responsabile dell'Esercizio 1. Ai fini della sicurezza, per poter espletare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'interessato deve essere riconosciuto idoneo in base alle disposizioni del presente decreto e possedere i seguenti requisiti: 1) Requisiti tecnico-professionali: a) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria A , B1 e B2: laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonche' esperienza specifica nel settore; b) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria C e D e per il Responsabile dell'Esercizio di impianti di categoria C e D: b1) laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonche' esperienza specifica nel settore, oppure: b2) diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione B), nonche' esperienza specifica nel settore, oppure: b3) diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico o elettrotecnico o elettronico ed iscrizione al relativo ordine, nonche' esperienza specifica nel settore. Puo' essere peraltro ammesso un titolo di studio diverso, purche' ad indirizzo tecnico e ritenuto equipollente dalla D.G.T.P.L., sentito il Ministero competente nella materia. 2) Requisiti morali: a) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale; b) non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata gia' pronunziata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 3) Requisiti fisici: a) eta' non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni; b) i requisiti fisici indicati nell'allegato I al presente decreto. 2. In relazione all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 ed agli articoli 4 e 18 del presente decreto, e' consentito l'espletamento delle funzioni di Responsabile dell'Esercizio - con l'obbligo di affiancamento da parte di un Assistente Tecnico - anche a persona sprovvista dei requisiti tecnico-professionali indicati nel comma 1, lettera b), purche' in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di comprovata esperienza nel settore.

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