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Conciliazione presso D.P.L.

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dalla dpl di modena un'interessante ricognizione sulla giurisprudenza in materia di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo Nazionale –   lunedì, 10 settembre 2012 Min.Lavoro: indirizzi giurisprudenziali circa la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo  Il nuovo  art. 7 della legge n. 604/1966 , come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, ha previsto, nelle imprese dimensionate sopra le 15 unità (ed in quelle del settore agricolo con oltre i 5 dipendenti) – v. art. 1, comma 42 per le modalità di calcolo dei limiti numerici -, un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la commissione provinciale istituita in ogni DTL, attivabile attraverso una procedura che inizia con una comunicazione inviata all’organo periferico del Dicastero del Lavoro, e per conoscenza, all’interessato, con la quale il datore di lavoro comunica la propria intenzione di procedere al recesso, indicando sia le motivazioni che le