DISTRIBUZIONE VOLANTINI : ISTRUZIONI PER L'USO


Rappresentanze Sindacali di Base / USB
Pubblico Impiego e Settore Privato
Alessandria - Via Piave 63/65 - tel. 3775015031 - Fax 1782792735


INFORMAZIONI LEGALI SUL VOLANTINAGGIO


 
Il "volantino" costituisce "stampato" ai sensi dell’articolo 1 della legge n.374/1939.
Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio, l’esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore nonché dell’anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1).
L’articolo 2 della legge 47/48 impone anche l’indicazione del luogo della pubblicazione: nel dubbio, meglio indicarli entrambi.Per stampatore deve intendersi ogni persona o ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplicedistribuzione, uno scritto per mezzo di tipografia, litografia...o con qualsivoglia altro procedimento (art.9comma 1).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla produzione dello stampato provvede un ente o un’associazione di fatto la responsabilità per violazione dell’art.1 della legge 374/1939 non è di colui che ha provveduto materialmente alla produzione dello stampato ma dell’ente o dell’associazione che dispone del mezzo meccanico di riproduzione  e, per esso, del suo legale rappresentante a cui sono riferibili sia i precetti che le sanzioni.
In tal caso la indicazione relativa all’ente è sufficiente ai fini degli adempimenti legislativi, posto che in tal modo sarà possibile risalire alla persona fisica cui sono destinati i precetti e le sanzioni.
La legge 374/1939 prevede inoltre che lo stampatore ha l’obbligo di consegnare quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica. Detta consegna deve essere fatta "prima che stampati...siano posti...in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona" (art.1 commi 1 e 3).
Quanto alle modalità di comunicazione dello stampato alle competenti autorità, esse sono disciplinate dal Regio Decreto 2052/1940, che regola minuziosamente dette modalità. In particolare, quando si tratta di "fogli volanti", essi vanno consegnati in "piego raccomandato", o a mani o per posta.
CHE COSA VUOL DIRE IN PRATICA TUTTO QUESTO ?
- Nel dossier e nel volantino sono indicati il luogo di stampa e lo stampatore (è  lo stampatore responsabile della diffusione del volantino). Quindi i singoli volontari non devono
aggiungere nulla a quanto gia' riportato nei documenti diffusi via internet.
- Per evitare problemi durante il volantinaggio, nei giorni precedenti alla diffusione dei documenti e' consigliabile inviare da un ufficio postale, tramite fax o postacelere (non posta prioritaria, ma fax o postacelere, cosi' si ottiene una ricevuta dell'invio) quattro copie del dossier e del volantino alla PREFETTURA locale, allegando una lettera in cui si scrive che "in conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto ad inviare n.4 copie del materiale che verra' utilizzato per attivita' informative in via tal dei tali in data x/y/2002. Cordiali Saluti.". Portate con voi una copia della ricevuta durante il volantinaggio per eventuali controlli.
- Chi decide di fare volantinaggio per svolgere attivita di informazione “dal basso” potra' essere scambiato per un disturbatore e fermato da agenti in borghese o in divisa. Nel caso in cui un agente delle forze dell’ordine voglia identificare un manifestante, questi può chiedere che l'accertamento sia fatto sul posto, mediante presentazione di carta di identità: la conduzione in centrale infatti dovrebbe avvenire solo per arresto o fermo in caso di commissione di reati. E' importante avere con se' un documento di identita' valido e in buono stato. Se gli agenti insistono per portarvi in centrale o in caserma, assecondateli con gentilezza e durante il tragitto cogliete l'occasione per stabilire un dialogo sereno e costruttivo, spiegando nei minimi dettagli in cosa consiste la vostra attivita' e quali sono i contenuti del materiale che avevate
intenzione di distribuire. Non abbiate paura di nulla, perche' non puo' esservi contestato nessun reato, ma al limite vi verra' impedito di continuare a distribuire i volantini. Cogliete la palla al balzo e riorganizzate la vostra attivita' informativa cercando di trasmettere ai carabinieri o alla polizia,
attraverso un colloquio sereno ed educato, gli stessi contenuti e gli stessi messaggi che volevate trasmettere ai passanti attraverso i volantini.

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