DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011 , n. 67 - LAVORI USURANTI


DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011 , n. 67
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle  lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
legge 4 novembre 201, n. 183. (11G0111) 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90  e  91,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
  Visto l'articolo 1  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come
modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
  Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
  Visto l'articolo 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori  di  lavoro  in  data  25
gennaio 2011; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 10 febbraio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 aprile 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 
 
  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso
al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il  requisito
di anzianita' contributiva non inferiore a  trentacinque  anni  e  il
regime di decorrenza  del  pensionamento  vigente  al  momento  della
maturazione  dei  requisiti  agevolati,  le  seguenti  tipologie   di
lavoratori dipendenti: 
    a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente  usuranti  di
cui all'articolo 2 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
    b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti  ai  soli  fini
del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 
      1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  che  prestano  la
loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del
predetto comma 2, per almeno 6 ore per un  numero  minimo  di  giorni
lavorativi all'anno non inferiore a 78  per  coloro  che  maturano  i
requisiti per l'accesso anticipato nel periodo  compreso  tra  il  1°
luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per  coloro  che
maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 
      2) al di fuori dei casi di cui al  numero  1),  lavoratori  che
prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra  la
mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera d), del predetto decreto legislativo  n.  66  del  2003,  per
periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; 
    c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano  le
voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro
di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente  decreto
legislativo, cui si applicano  i  criteri  per  l'organizzazione  del
lavoro previsti  dall'articolo  2100  del  codice  civile,  impegnati
all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un
ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con  mansioni
organizzate  in  sequenze  di  postazioni,  che  svolgano   attivita'
caratterizzate  dalla  ripetizione  costante   dello   stesso   ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso  continuo  o  a   scatti   con   cadenze   brevi   determinate
dall'organizzazione del lavoro o  dalla  tecnologia,  con  esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di  produzione,  alla
manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di  regolazione
o controllo computerizzato delle linee di produzione e  al  controllo
di qualita'; 
    d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a
9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 
  2.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e'
esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma  1  abbiano  svolto
una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b),  c)
e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per  un
periodo di tempo pari: 
    a) ad almeno sette  anni,  compreso  l'anno  di  maturazione  dei
requisiti,  negli  ultimi  dieci  di  attivita'  lavorativa,  per  le
pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; 
    b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva,  per  le
pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. 
  3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto
dei periodi  di  svolgimento  effettivo  delle  attivita'  lavorative
indicate alle lettere a),  b),  c)  ed),  con  esclusione  di  quelli
totalmente coperti da contribuzione figurativa. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di  cui
al comma 1 conseguono il diritto  al  trattamento  pensionistico  con
un'eta'  anagrafica  ridotta  di  tre  anni  ed  una  somma  di  eta'
anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre  unita'  rispetto
ai requisiti previsti dalla Tabella  B  di  cui  all'Allegato  1della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano  fermi  gli  adeguamenti  dei
requisiti  agli  incrementi   della   speranza   di   vita   previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui
al comma 1 conseguono il  diritto  al  trattamento  pensionistico  in
presenza dei seguenti requisiti: 
    a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il  30  giugno
2009, un'eta'  anagrafica  ridotta  di  un  anno  rispetto  a  quella
indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247  del
2007; 
    b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre
2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed  una  somma  di  eta'
anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto
ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella  B  di  cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007; 
    c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una
somma di eta' anagrafica e anzianita'  contributiva  ridotta  di  una
unita' rispetto ai requisiti indicati per  lo  stesso  periodo  nella
predetta Tabella B; 
    d) per gli anni 2011 e 2012, un'eta' anagrafica inferiore ridotta
di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati  per  lo  stesso
periodo nella medesima Tabella B. 
  6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma  1,
lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1° luglio 2009, la riduzione del  requisito  di  eta'  anagrafica
prevista ai commi 4 e 5 non puo' superare: 
    a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita'  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
    b) due  anni  per  coloro  che  svolgono  le  predette  attivita'
lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. 
  7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'  considerata,  tra  le
attivita' di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  medesimo,  quella
svolta da ciascun lavoratore per  il  periodo  di  tempo  piu'  lungo
nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso
di svolgimento per un periodo di tempo  equivalente,  quella  di  cui
alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto
anche una o piu'  delle  attivita'  di  cui  alle  altre  fattispecie
indicate alle lettere a), b), c) e d) del  comma  1,  si  applica  il
beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui  sono  state  svolte  le
attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le  attivita'
specificate al comma 6 medesimo siano state  svolte  per  un  periodo
superiore alla meta'. 
  8. Sono fatte salve  le  norme  di  miglior  favore  per  l'accesso
anticipato  al  pensionamento,   rispetto   ai   requisiti   previsti
nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di  miglior
favore non sono cumulabili o  integrabili  con  le  disposizioni  del
presente articolo. 
  9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo  restando
quanto  disciplinato  dall'articolo  3,  con  effetto   dalla   prima
decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
purche', in  ogni  caso,  successiva  alla  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Il testo dell'  art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              "Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.". 
              L'art. 87 conferisce al Presidente della Repubblica  il
          potere di promulgare le leggi ed emanare i  decreti  aventi
          valore di legge e i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 117  della  Costituzione:
          "Art. 117. - La potesta' legislativa  e'  esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali . 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali . 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato . 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato . 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni . 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.". 
              - Il testo dell'articolo 1, commi 3,  90  e  91,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme  di  attuazione  del
          Protocollo del 23  luglio  2007  su  previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale), e' il seguente: 
              "Art. 1 
              commi 1-2 Omissis. 
              3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi,  al  fine   di   concedere   ai
          lavoratori  dipendenti  che  maturano   i   requisiti   per
          l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio  2008
          impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
          di conseguire, su  domanda,  il  diritto  al  pensionamento
          anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
          generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
          di tre anni e, in ogni caso, non inferiore  a  57  anni  di
          eta', fermi restando  il  requisito  minimo  di  anzianita'
          contributiva di 35 anni  e  il  regime  di  decorrenza  del
          pensionamento secondo le modalita' di cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettere c) e d), della legge 23  agosto  2004,  n.
          243; 
              b)   i   lavoratori   siano   impegnati   in   mansioni
          particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del  decreto
          19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, della sanita'  e
          per  la  funzione   pubblica;   ovvero   siano   lavoratori
          dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
          aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i  criteri  di  cui
          alla successiva lettera c), possano far  valere,  nell'arco
          temporale ivi indicato, una permanenza minima  nel  periodo
          notturno; ovvero siano lavoratori addetti  alla  cosiddetta
          «linea catena» che, all'interno di un  processo  produttivo
          in  serie,  contraddistinto  da  un   ritmo   collegato   a
          lavorazioni o a misurazione  di  tempi  di  produzione  con
          mansioni organizzate in sequenze  di  postazioni,  svolgano
          attivita' caratterizzate dalla ripetizione  costante  dello
          stesso ciclo lavorativo su parti staccate  di  un  prodotto
          finale, che si spostano a flusso continuo o  a  scatti  con
          cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro  o
          dalla  tecnologia,   con   esclusione   degli   addetti   a
          lavorazioni  collaterali  a  linee  di   produzione,   alla
          manutenzione, al rifornimento materiali e al  controllo  di
          qualita';  ovvero  siano  conducenti  di  veicoli   pesanti
          adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 
              c) i lavoratori che al  momento  del  pensionamento  di
          anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla  lettera
          b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla  lettera
          medesima: 
              1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di  sette
          anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa; 
              2) a regime, un periodo pari almeno  alla  meta'  della
          vita lavorativa; 
              d) stabilire la documentazione e gli elementi di  prova
          in  data  certa  attestanti   l'esistenza   dei   requisiti
          soggettivi  e  oggettivi,  anche   con   riferimento   alla
          dimensione  e   all'assetto   organizzativo   dell'azienda,
          richiesti dal presente comma, e  disciplinare  il  relativo
          procedimento   accertativo,   anche   attraverso   verifica
          ispettiva; 
              e) prevedere  sanzioni  amministrative  in  misura  non
          inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro  e  altre
          misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione  da
          parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi  agli
          obblighi   di   comunicazione    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione   dell'articolazione    dell'attivita'
          produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
          aventi  le  caratteristiche  di  cui   alla   lettera   b),
          relativamente,  rispettivamente,  alla  cosiddetta   «linea
          catena» e al lavoro notturno;  prevedere,  altresi',  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  484  del  codice
          penale  e   dalle   altre   ipotesi   di   reato   previste
          dall'ordinamento, in caso di comunicazioni  non  veritiere,
          anche relativamente ai presupposti  del  conseguimento  dei
          benefici, una sanzione pari fino al  200  per  cento  delle
          somme indebitamente corrisposte; 
              f) assicurare, nella specificazione dei criteri per  la
          concessione dei benefici, la coerenza con il  limite  delle
          risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
          dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
          200 milioni per il 2010,  312  milioni  per  il  2011,  350
          milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013; 
              g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
          accertamento del diritto  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
          emerga,  dal  monitoraggio  delle  domande   presentate   e
          accolte,  il  verificarsi  di  scostamenti  rispetto   alle
          risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza   sociale   ne   dia   notizia
          tempestivamente al Ministro dell'economia e  delle  finanze
          ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
          11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              commi 4-89 Omissis. 
              90. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  adottati  ai
          sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve  essere
          corredato  della  relazione  tecnica  di  cui  all'articolo
          11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive   modificazioni,   sono   deliberati   in    via
          preliminare  dal  Consiglio  dei   Ministri,   sentiti   le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale,
          nonche', relativamente agli schemi dei decreti  legislativi
          adottati ai sensi del comma  6,  gli  organismi  a  livello
          nazionale rappresentativi del personale  militare  e  delle
          forze di polizia  a  ordinamento  civile.  Su  di  essi  e'
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano  sulle  materie  di  competenza.  Tali
          schemi sono trasmessi alle Camere ai fini  dell'espressione
          dei  pareri  da  parte   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia e per le  conseguenze  di  carattere
          finanziario, che sono resi entro trenta giorni  dalla  data
          di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono
          chiedere ai Presidenti delle Camere una  proroga  di  venti
          giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si  renda
          necessario per la  complessita'  della  materia  o  per  il
          numero  degli  schemi  trasmessi   nello   stesso   periodo
          all'esame  delle  Commissioni.  Qualora   i   termini   per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  del
          termine per l'esercizio della  delega,  o  successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.  Il  predetto
          termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
          sia concessa la proroga del termine per  l'espressione  del
          parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo,  ovvero
          quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, i decreti legislativi possono  essere  comunque
          emanati. Entro i trenta giorni  successivi  all'espressione
          dei pareri, il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  ivi  eventualmente  formulate  con  riferimento
          all'esigenza di garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,
          quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
          testi, corredati  dei  necessari  elementi  integrativi  di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          competenti, che sono espressi  entro  trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione. 
              91. Disposizioni correttive e integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al  comma  90  possono  essere  adottate
          entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  dei
          decreti medesimi, nel rispetto dei principi e  dei  criteri
          direttivi previsti dalla presente legge  e  con  le  stesse
          modalita' di cui al comma 90.  Entro  diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive  e
          integrative, il Governo e' delegato ad adottare  i  decreti
          legislativi recanti le norme eventualmente  occorrenti  per
          il  coordinamento  dei  decreti  emanati  ai  sensi   della
          presente  legge  con  le  altre   leggi   dello   Stato   e
          l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.". 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 23 agosto  2004,
          n. 243,  (Norme  in  materia  pensionistica  e  deleghe  al
          Governo nel  settore  della  previdenza  pubblica,  per  il
          sostegno alla previdenza  complementare  e  all'occupazione
          stabile e per il  riordino  degli  enti  di  previdenza  ed
          assistenza obbligatoria), come modificato  dall'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme  di  attuazione
          del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale), e' il seguente: 
              "Art. 1. 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  contenenti  norme
          intese a: 
              a) liberalizzare l'eta' pensionabile; 
              b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo  tra
          pensioni e redditi da lavoro; 
              c)  sostenere  e  favorire   lo   sviluppo   di   forme
          pensionistiche complementari; 
              d)  rivedere  il  principio  della  totalizzazione  dei
          periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle
          ipotesi in cui si raggiungano i  requisiti  minimi  per  il
          diritto alla pensione in uno  dei  fondi  presso  cui  sono
          accreditati i contributi. 
              2. Il Governo, nell'esercizio della delega  di  cui  al
          comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
          previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione  e
          dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
          ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) individuare le forme di tutela atte a  garantire  la
          correttezza   dei   dati   contributivi   e   previdenziali
          concernenti  il  personale   dipendente   dalle   pubbliche
          amministrazioni; 
              b) liberalizzare  l'eta'  pensionabile,  prevedendo  il
          preventivo  accordo   del   datore   di   lavoro   per   il
          proseguimento   dell'attivita'   lavorativa   qualora    il
          lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione  di
          vecchiaia, con l'applicazione degli  incentivi  di  cui  ai
          commi da 12 a 17 e fatte salve  le  disposizioni  di  legge
          vigenti in materia di pensionamento  di  vecchiaia  per  le
          lavoratrici, e facendo comunque salva la  facolta'  per  il
          lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia  liquidato
          esclusivamente  secondo   il   sistema   contributivo,   di
          proseguire  in  modo  automatico   la   propria   attivita'
          lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni; 
              c) ampliare progressivamente la possibilita' di  totale
          cumulabilita' tra  pensione  di  anzianita'  e  redditi  da
          lavoro dipendente e autonomo, in  funzione  dell'anzianita'
          contributiva e dell'eta'; 
              d) adottare misure volte a  consentire  la  progressiva
          anticipazione della facolta' di richiedere la  liquidazione
          del supplemento di pensione fino a due anni dalla  data  di
          decorrenza della pensione o del precedente supplemento; 
              e)  adottare   misure   finalizzate   ad   incrementare
          l'entita'  dei   flussi   di   finanziamento   alle   forme
          pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
          contestuale  incentivazione  di   nuova   occupazione   con
          carattere di stabilita', prevedendo a tale fine: 
              1) il conferimento, salva  diversa  esplicita  volonta'
          espressa dal lavoratore, del trattamento di  fine  rapporto
          maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo  che
          il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione  sulla
          tipologia, le  condizioni  per  il  recesso  anticipato,  i
          rendimenti stimati dei fondi  di  previdenza  complementare
          per i quali e' ammessa l'adesione, nonche'  sulla  facolta'
          di scegliere le forme pensionistiche  a  cui  conferire  il
          trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle
          stesse in materia di  trasparenza  e  tutela,  e  anche  in
          deroga alle disposizioni  legislative  che  gia'  prevedono
          l'accantonamento del trattamento di fine rapporto  e  altri
          accantonamenti previdenziali presso  gli  enti  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509,  per  titoli
          diversi dalla previdenza complementare  di  cui  al  citato
          decreto legislativo n. 124 del 1993; 
              2) l'individuazione di modalita' tacite di conferimento
          del trattamento di  fine  rapporto  ai  fondi  istituiti  o
          promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche  o
          a partecipazione pubblica  all'uopo  istituite,  oppure  in
          base ai contratti e accordi collettivi di cui alla  lettera
          a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9
          del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.   124,   e
          successive modificazioni, nonche'  ai  fondi  istituiti  in
          base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore
          non esprima la volonta' di  non  aderire  ad  alcuna  forma
          pensionistica  complementare  e  non  abbia  esercitato  la
          facolta' di scelta in favore di una  delle  forme  medesime
          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del relativo decreto legislativo, emanato  ai  sensi
          del comma 1 e del presente comma,  ovvero  entro  sei  mesi
          dall'assunzione; 
              3) la possibilita' che,  qualora  il  lavoratore  abbia
          diritto ad un contributo del datore di lavoro da  destinare
          alla previdenza complementare, detto  contributo  affluisca
          alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso  o
          alla quale egli intenda trasferirsi ovvero  alla  quale  il
          contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2); 
              4) l'eliminazione degli  ostacoli  che  si  frappongono
          alla  libera  adesione  e   circolazione   dei   lavoratori
          all'interno del  sistema  della  previdenza  complementare,
          definendo regole comuni,  in  ordine  in  particolare  alla
          comparabilita' dei costi, alla trasparenza e  portabilita',
          al fine di tutelare  l'adesione  consapevole  dei  soggetti
          destinatari; la rimozione dei vincoli  posti  dall'articolo
          9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
          e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
          forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario  al
          fine di favorire le adesioni in forma collettiva  ai  fondi
          pensione aperti, nonche' il  riconoscimento  al  lavoratore
          dipendente che si trasferisca volontariamente da una  forma
          pensionistica all'altra del diritto  al  trasferimento  del
          contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
          alle quote del trattamento di fine rapporto; 
              5)  che  la   contribuzione   volontaria   alle   forme
          pensionistiche possa proseguire anche oltre i  cinque  anni
          dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile; 
              6) il ricorso a persone particolarmente  qualificate  e
          indipendenti   per   il   conferimento   dell'incarico   di
          responsabile dei fondi  pensione  nonche'  l'incentivazione
          dell'attivita'  di  eventuali  organismi  di   sorveglianza
          previsti nell'ambito delle  adesioni  collettive  ai  fondi
          pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5,  comma  3,
          del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; 
              7)  la  costituzione,   presso   enti   di   previdenza
          obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali  destinare
          in via residuale le quote del trattamento di fine  rapporto
          non altrimenti devolute; 
              8)   l'attribuzione    ai    fondi    pensione    della
          contitolarita' con  i  propri  iscritti  del  diritto  alla
          contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
          e' tenuto il datore di  lavoro,  e  la  legittimazione  dei
          fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
          coattiva,  a  rappresentare   i   propri   iscritti   nelle
          controversie aventi ad oggetto i contributi omessi  nonche'
          l'eventuale danno derivante dal mancato  conseguimento  dei
          relativi rendimenti; 
              9) la subordinazione del conferimento  del  trattamento
          di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza  di
          oneri per le  imprese,  attraverso  l'individuazione  delle
          necessarie compensazioni in termini di facilita' di accesso
          al credito, in particolare per le piccole e medie  imprese,
          di  equivalente  riduzione  del  costo  del  lavoro  e   di
          eliminazione del contributo relativo al  finanziamento  del
          fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto; 
              10) che i  fondi  pensione  possano  dotarsi  di  linee
          d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili  al
          tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto; 
              11) l'assoggettamento delle prestazioni  di  previdenza
          complementare   a   vincoli   in   tema   di   cedibilita',
          sequestrabilita'  e  pignorabilita'   analoghi   a   quelli
          previsti per la previdenza di base; 
              f)   prevedere   che   i   trattamenti    pensionistici
          corrisposti  da  enti  gestori  di  forme   di   previdenza
          obbligatoria debbano essere erogati con calcolo  definitivo
          dell'importo  al  massimo   entro   un   anno   dall'inizio
          dell'erogazione; 
              g) prevedere l'elevazione fino ad un punto  percentuale
          del   limite   massimo   di   esclusione    dall'imponibile
          contributivo  delle  erogazioni  previste   dai   contratti
          collettivi aziendali o di secondo livello; 
              h) perfezionare l'omogeneita' del sistema di  vigilanza
          sull'intero settore  della  previdenza  complementare,  con
          riferimento a tutte le forme  pensionistiche  collettive  e
          individuali previste dall'ordinamento,  e  semplificare  le
          procedure amministrative tramite: 
              1) l'esercizio da parte  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dell'attivita'  di  alta  vigilanza
          mediante  l'adozione,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  di  direttive  generali  in
          materia; 
              2) l'attribuzione alla  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
          essa attribuite,  del  compito  di  impartire  disposizioni
          volte  a  garantire   la   trasparenza   delle   condizioni
          contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
          individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo  9-ter
          del decreto legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  e  di
          disciplinare e di vigilare sulle modalita'  di  offerta  al
          pubblico  di  tutti  i  predetti  strumenti  previdenziali,
          compatibilmente con le disposizioni per  la  sollecitazione
          del pubblico risparmio,  al  fine  di  tutelare  l'adesione
          consapevole dei soggetti destinatari; 
              3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione
          all'esercizio,   di   riconoscimento   della   personalita'
          giuridica  dei  fondi  pensione  e  di  approvazione  degli
          statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per
          la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilita'
          di utilizzare strumenti quale  il  silenzio  assenso  e  di
          escludere  l'applicazione  di  procedure  di   approvazione
          preventiva  per  modifiche   conseguenti   a   sopravvenute
          disposizioni di legge o regolamentari; 
              i) ridefinire la disciplina  fiscale  della  previdenza
          complementare  introdotta  dal   decreto   legislativo   18
          febbraio 2000, n.  47,  in  modo  da  ampliare,  anche  con
          riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
          delle piccole e medie  imprese,  la  deducibilita'  fiscale
          della    contribuzione    alle     forme     pensionistiche
          complementari,  collettive  e   individuali,   tramite   la
          fissazione di  limiti  in  valore  assoluto  ed  in  valore
          percentuale del  reddito  imponibile  e  l'applicazione  di
          quello  piu'  favorevole  all'interessato,  anche  con   la
          previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
          dei livelli contributivi dei fondi  preesistenti;  superare
          il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
          cui all'articolo  7,  comma  6,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
          modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti  delle
          attivita'  delle  forme  pensionistiche   rendendone   piu'
          favorevole  il  trattamento  in  ragione  della   finalita'
          pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad  applicare
          la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
          forma di rendita in quello che eroga le prestazioni; 
              l)  prevedere  che  tutte   le   forme   pensionistiche
          complementari  siano  tenute  ad  esporre  nel   rendiconto
          annuale e, in modo sintetico, nelle  comunicazioni  inviate
          all'iscritto,  se  ed  in  quale  misura  siano  presi   in
          considerazione aspetti sociali, etici ed  ambientali  nella
          gestione  delle   risorse   finanziarie   derivanti   dalle
          contribuzioni degli iscritti cosi come  nell'esercizio  dei
          diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio; 
              m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del
          lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle  previste
          dalla  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  in  materia  di
          emersione dall'economia sommersa, relative  ai  redditi  da
          lavoro dipendente e ai  redditi  di  impresa  e  di  lavoro
          autonomo ad essi connessi; 
              n) completare il processo di separazione tra assistenza
          e  previdenza,  prevedendo  che  gli   enti   previdenziali
          predispongano, all'interno del  bilancio,  poste  contabili
          riferite alle  attivita'  rispettivamente  assistenziali  e
          previdenziali  svolte  dagli  stessi  enti,  al   fine   di
          evidenziare  gli  eventuali  squilibri  finanziari   e   di
          consentire la quantificazione  e  la  corretta  imputazione
          degli interventi di riequilibrio  a  carico  della  finanza
          pubblica; 
              o)   ridefinire   la   disciplina   in    materia    di
          totalizzazione  dei  periodi  assicurativi,  al   fine   di
          ampliare progressivamente  le  possibilita'  di  sommare  i
          periodi assicurativi previste dalla  legislazione  vigente,
          con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
          sia al lavoratore che abbia compiuto il  sessantacinquesimo
          anno di eta' sia al lavoratore che  abbia  complessivamente
          maturato almeno quaranta anni di  anzianita'  contributiva,
          indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
          presso  ogni  cassa,  gestione   o   fondo   previdenziale,
          interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno  cinque
          anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
          i contributi  sara'  tenuto  pro  quota  al  pagamento  del
          trattamento pensionistico, secondo  le  proprie  regole  di
          calcolo. Tale facolta' e' estesa  anche  ai  superstiti  di
          assicurato,  ancorche'  deceduto   prima   del   compimento
          dell'eta' pensionabile; 
              p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al
          comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli
          incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da
          12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al  rapporto  di
          lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive   modificazioni,   previo   confronto   con   le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative dei datori e dei prestatori di  lavoro,  le
          regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo
          conto   delle   specificita'   dei   singoli   settori    e
          dell'interesse  pubblico  connesso  all'organizzazione  del
          lavoro   e   all'esigenza   di   efficienza   dell'apparato
          amministrativo pubblico; 
              q)  eliminare  sperequazioni  tra  le  varie   gestioni
          pensionistiche, ad  esclusione  di  quelle  degli  enti  di
          diritto privato di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103, nel calcolo della pensione, al  fine  di  ottenere,  a
          parita'  di  anzianita'  contributiva  e  di   retribuzione
          pensionabile, uguali trattamenti pensionistici; 
              r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di
          lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          parziale, forme di contribuzione figurativa per i  soggetti
          che presentano situazioni di  disabilita'  riconosciuta  ai
          sensi dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  5  febbraio
          1992,  n.  104,  nonche'  per  i  soggetti  che   assistono
          familiari conviventi che versano nella predetta  situazione
          di disabilita'; 
              s) agevolare l'utilizzo di contratti a  tempo  parziale
          da parte dei lavoratori che abbiano  maturato  i  requisiti
          per l'accesso al pensionamento di anzianita'; 
              t) prevedere la possibilita',  per  gli  iscritti  alla
          gestione di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando  l'obbligo
          contributivo    nei    confronti    di    tale    gestione,
          l'autorizzazione   alla   prosecuzione   volontaria   della
          contribuzione   presso   altre    forme    di    previdenza
          obbligatoria,  al   fine   di   conseguire   il   requisito
          contributivo per il  diritto  a  pensione  a  carico  delle
          predette forme; 
              u) stabilire, in via sperimentale  per  il  periodo  1°
          gennaio   2007-31   dicembre    2015,    sui    trattamenti
          pensionistici corrisposti  da  enti  gestori  di  forme  di
          previdenza   obbligatorie,   i   cui   importi    risultino
          complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
          cui al secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella
          misura del 4 per cento,  non  deducibile  dall'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento  e'
          quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge  28
          dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in  esame,  fino
          all'anno 2007, nella  misura  stabilita  dall'articolo  38,
          comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448  del  2001
          e,  per  gli  anni  successivi,  in  base  alle  variazioni
          integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo
          periodo  concorrono   anche   i   trattamenti   integrativi
          percepiti  dai   soggetti   nei   cui   confronti   trovano
          applicazione  le  forme  pensionistiche  che   garantiscono
          prestazioni definite in  aggiunta  o  ad  integrazione  del
          trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
          di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e  al  decreto
          legislativo 20 novembre 1990,  n.  357,  nonche'  le  forme
          pensionistiche  che  assicurano  comunque   ai   dipendenti
          pubblici, inclusi quelli alle dipendenze  delle  regioni  a
          statuto speciale, delle province autonome e degli  enti  di
          cui alla legge 20  marzo  1975,  n.  70,  ivi  comprese  la
          gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il  personale
          addetto  alle  imposte  di  consumo,   per   il   personale
          dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
          addetto alle esattorie e  alle  ricevitorie  delle  imposte
          dirette, prestazioni complementari al trattamento di  base.
          L'importo complessivo assoggettato al contributo  non  puo'
          comunque  risultare  inferiore,  al  netto   dello   stesso
          contributo, all'importo  di  cui  al  primo  periodo  della
          presente lettera; 
              v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili
          con la disciplina prevista nei decreti legislativi. 
              3.  Il  lavoratore  che  abbia  maturato  entro  il  31
          dicembre  2007  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del
          diritto  all'accesso  al   trattamento   pensionistico   di
          vecchiaia  o  di  anzianita',  nonche'  alla  pensione  nel
          sistema contributivo, consegue il diritto alla  prestazione
          pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere
          all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. 
              4. Per il lavoratore di cui al comma 3,  i  periodi  di
          anzianita'  contributiva  maturati  fino   alla   data   di
          conseguimento del diritto alla pensione sono computati,  ai
          fini del calcolo dell'ammontare della prestazione,  secondo
          i criteri vigenti prima della data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              5. Il lavoratore di cui al  comma  3  puo'  liberamente
          esercitare il diritto  alla  prestazione  pensionistica  in
          qualsiasi momento successivo alla data di  maturazione  dei
          requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente  da
          ogni modifica della normativa. 
              6. Al fine di assicurare la sostenibilita'  finanziaria
          del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza  della
          relativa  spesa  sul  prodotto  interno   lordo,   mediante
          l'elevazione dell'eta' media di accesso  al  pensionamento,
          con effetto dal 1° gennaio  2008  e  con  esclusione  delle
          forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto  privato
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: 
              a)   il   diritto   per   l'accesso   al    trattamento
          pensionistico di anzianita' per i lavoratori  dipendenti  e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle forme di essa sostitutive ed  esclusive  si  consegue,
          fermo restando il requisito di anzianita' contributiva  non
          inferiore  a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento   dei
          requisiti di eta' anagrafica indicati, per il  periodo  dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
          alla presente legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo
          restando  il  requisito  di  anzianita'  contributiva   non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella B allegata  alla  presente  legge.  Il  diritto  al
          pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta',  in
          presenza di un requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a quaranta anni; 
              b) per  i  lavoratori  la  cui  pensione  e'  liquidata
          esclusivamente con il sistema  contributivo,  il  requisito
          anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo  periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono  inoltre
          accedere al pensionamento: 
              1) a prescindere dal requisito anagrafico, in  presenza
          di un requisito di anzianita' contributiva pari  ad  almeno
          quaranta anni; 
              2)  con  un'anzianita'  contributiva  pari  ad   almeno
          trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di  eta'
          anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008  al
          30 giugno 2009, nella  Tabella  A  allegata  alla  presente
          legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo  restando  il
          requisito  di  anzianita'  contributiva  non  inferiore   a
          trentacinque anni, dei requisiti indicati nella  Tabella  B
          allegata alla presente legge; 
              c) i lavoratori di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  che
          accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni  per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni a carico delle forme di previdenza dei  lavoratori
          dipendenti, qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti
          requisiti entro il  secondo  trimestre  dell'anno,  possono
          accedere  al  pensionamento  dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni;  qualora
          risultino in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro  il
          quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal  1°
          luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
          trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65  anni  per
          gli uomini e 60 per le donne, a carico delle  gestioni  per
          gli artigiani, i  commercianti  e  i  coltivatori  diretti,
          qualora risultino in possesso dei  requisiti  di  cui  alle
          lettere a) e  b)  entro  il  secondo  trimestre  dell'anno,
          possono accedere al pensionamento dal 1°  luglio  dell'anno
          successivo; qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti
          requisiti entro il quarto trimestre,  possono  accedere  al
          pensionamento dal 1° gennaio del  secondo  anno  successivo
          alla data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi.  Le
          disposizioni di cui alla presente lettera non si  applicano
          ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5.  Per  il  personale
          del comparto scuola resta fermo, ai  fini  dell'accesso  al
          trattamento pensionistico, che la cessazione  dal  servizio
          ha effetto dalla data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e
          accademico, con decorrenza dalla stessa data  del  relativo
          trattamento economico nel caso di prevista maturazione  dei
          requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
          riferimento per l'anno 2009 i  requisiti  previsti  per  il
          primo semestre dell'anno; 
              d) per  i  lavoratori  assicurati  presso  la  gestione
          speciale di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995,  n.  335,  non  iscritti  ad  altre  forme  di
          previdenza  obbligatoria,  si  applicano  le   disposizioni
          riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente  comma
          e al comma 7. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  il  31
          dicembre  dell'anno  2012,   puo'   essere   stabilito   il
          differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
          di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e  di
          eta' anagrafica minima indicato dal 2013  nella  Tabella  B
          allegata  alla  presente  legge,  qualora,  sulla  base  di
          specifica verifica da effettuarsi, entro  il  30  settembre
          2012, sugli effetti finanziari  derivanti  dalle  modifiche
          dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  anticipato,
          risultasse che gli stessi  effetti  finanziari  conseguenti
          dall'applicazione della Tabella B siano tali da  assicurare
          quelli programmati con riferimento ai requisiti di  accesso
          al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella  medesima
          Tabella B; 
              8. Le  disposizioni  in  materia  di  pensionamenti  di
          anzianita' vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
          della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
          che, antecedentemente alla data del 20 luglio  2007,  siano
          stati  autorizzati  alla  prosecuzione   volontaria   della
          contribuzione. Il trattamento previdenziale  del  personale
          di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  del
          personale di cui alla legge  27  dicembre  1941,  n.  1570,
          nonche'  dei  rispettivi  dirigenti  continua   ad   essere
          disciplinato dalla normativa speciale vigente. 
              9. In via sperimentale, fino al 31  dicembre  2015,  e'
          confermata  la  possibilita'  di  conseguire   il   diritto
          all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita',  in
          presenza di un'anzianita' contributiva pari o  superiore  a
          trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a  57  anni
          per  le  lavoratrici  dipendenti  e  a  58  anni   per   le
          lavoratrici autonome, nei confronti delle  lavoratrici  che
          optano  per  una  liquidazione  del  trattamento   medesimo
          secondo le  regole  di  calcolo  del  sistema  contributivo
          previste dal decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  180.
          Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica  i  risultati
          della  predetta  sperimentazione,  al  fine  di   una   sua
          eventuale prosecuzione. 
              10.  Il   Governo,   nel   rispetto   delle   finalita'
          finanziarie di  cui  ai  commi  6  e  7  e  allo  scopo  di
          assicurare  l'estensione   dell'obiettivo   dell'elevazione
          dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi
          pensionistici   armonizzati   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,
          n.  335,  nonche'  agli  altri  regimi  e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli
          vigenti  nell'assicurazione  generale   obbligatoria,   ivi
          compresi i lavoratori di cui  all'articolo  78,  comma  23,
          della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  e'  delegato  ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   legge,   uno   o   piu'   decreti
          legislativi, secondo le modalita' di cui ai commi da  41  a
          49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) tenere conto, con riferimento  alle  fattispecie  di
          cui all'alinea, delle obiettive  peculiarita'  ed  esigenze
          dei settori di attivita'; 
              b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore
          delle categorie che svolgono attivita' usuranti; 
              c) prevedere il potenziamento dei benefici  agevolativi
          per le lavoratrici madri; 
              d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera
          c) del comma 6, per i trattamenti  pensionistici  liquidati
          con anzianita' contributiva pari o  superiore  ai  quaranta
          anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie  di  cui
          all'alinea del presente comma. 
              11. Il Governo, allo scopo di  definire,  nel  rispetto
          delle  finalita'  finanziarie  di  cui  ai  commi  6  e  7,
          soluzioni    alternative,    a    decorrere    dal    2008,
          sull'elevazione   dell'eta'    media    di    accesso    al
          pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi
          6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di
          eta' anagrafica  e  anzianita'  contributiva,  nonche'  sul
          processo di armonizzazione del sistema  previdenziale,  sia
          sul versante delle modalita' di finanziamento che su quello
          del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo  le
          modalita' di cui ai commi da 41  a  49  e  sulla  base  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  assicurare  effetti   finanziari   complessivamente
          equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di  cui
          ai commi 6 e 7; 
              b) armonizzare  ai  principi  ispiratori  del  presente
          comma i regimi pensionistici di cui all'articolo  2,  commi
          22 e 23, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  nonche'  gli
          altri regimi e le gestioni  pensionistiche  per  cui  siano
          previsti, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,    requisiti    diversi    da     quelli     vigenti
          nell'assicurazione generale obbligatoria,  ivi  compresi  i
          lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388,  tenendo  conto  delle  obiettive
          peculiarita'  ed  esigenze  dei   rispettivi   settori   di
          attivita'; 
              c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative
          a favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti; 
              d) confermare in ogni caso l'accesso al  pensionamento,
          per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere
          stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per  non
          meno di un anno in eta' compresa tra i 14 e i  19  anni,  a
          quaranta anni di anzianita' contributiva; 
              e) prevedere il potenziamento dei benefici  agevolativi
          per le lavoratrici madri; 
              f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera
          c) del comma 6, per i trattamenti  pensionistici  liquidati
          con anzianita' contributiva pari o  superiore  ai  quaranta
          anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie  di  cui
          all'alinea del presente comma. 
              12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il
          posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli
          oneri nel settore pensionistico,  i  lavoratori  dipendenti
          del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi
          indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e  7,
          della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  per  l'accesso  al
          pensionamento    di    anzianita',    possono    rinunciare
          all'accredito   contributivo   relativo   all'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  dei  lavoratori   dipendenti   e   alle   forme
          sostitutive della medesima. In  conseguenza  dell'esercizio
          della  predetta  facolta'  viene  meno  ogni   obbligo   di
          versamento contributivo da parte del  datore  di  lavoro  a
          tali forme assicurative, a decorrere dalla  prima  scadenza
          utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
          e  successiva  alla  data  dell'esercizio  della   predetta
          facolta'.   Con   la   medesima   decorrenza,   la    somma
          corrispondente alla contribuzione che il datore  di  lavoro
          avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora  non
          fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta
          interamente al lavoratore. 
              13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato
          a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di
          cui al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato  alla
          data  della  prima  scadenza  utile  per  il  pensionamento
          prevista dalla normativa vigente  e  successiva  alla  data
          dell'esercizio  della   predetta   facolta',   sulla   base
          dell'anzianita'  contributiva  maturata  alla  data   della
          medesima scadenza.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          adeguamenti del  trattamento  pensionistico  spettanti  per
          effetto della rivalutazione automatica al costo della  vita
          durante il periodo di posticipo del pensionamento. 
              14. All'articolo 51, comma 2,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, in materia di determinazione dei redditi  da
          lavoro dipendente, e' aggiunta,  dopo  la  lettera  i),  la
          seguente: 
              «i-bis)   le   quote    di    retribuzione    derivanti
          dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'  di
          rinuncia all'accredito contributivo presso  l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
          aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
          normativa». 
              15. Le modalita' di attuazione dei commi  da  12  a  16
          sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              16. Entro il 30 giugno 2007  il  Governo  procede  alla
          verifica  dei  risultati  del  sistema  di   incentivazione
          previsto dai commi  da  12  a  15,  al  fine  di  valutarne
          l'impatto  sulla  sostenibilita'  finanziaria  del  sistema
          pensionistico. A tal fine il Governo  si  avvale  dei  dati
          forniti   dal   Nucleo   di   valutazione    della    spesa
          previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge
          8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una  consultazione,  nel
          primo semestre del 2007, con  le  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e   dei   prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
              17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          e' abrogato. 
              18. Le disposizioni  in  materia  di  pensionamenti  di
          anzianita' vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
          della presente legge continuano ad applicarsi,  nei  limiti
          del numero di 10.000  lavoratori  beneficiari,  di  cui  al
          comma 19: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che  maturano  i
          requisiti per  il  pensionamento  di  anzianita'  entro  il
          periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 2, della legge  23  luglio  1991,  n.
          223; 
              b) ai lavoratori destinatari dei fondi di  solidarieta'
          di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge  23
          dicembre 1996, n. 662, per i quali siano gia'  intervenuti,
          alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti
          alle lettere a) e b) dello stesso comma 28. 
              18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti  di
          anzianita' vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
          della presente legge continuano ad applicarsi,  nei  limiti
          del numero di 5.000 lavoratori beneficiari,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, e  successive  modificazioni,
          sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente  al
          15  luglio  2007,  che  maturano   i   requisiti   per   il
          pensionamento di anzianita' entro il periodo  di  fruizione
          dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1
          e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              19.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale
          (INPS)  provvede   al   monitoraggio   delle   domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui ai commi  18
          e 18-bis  che  intendono  avvalersi,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2008,  dei  requisiti  previsti  dalla   normativa
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Qualora dal predetto  monitoraggio  risulti
          il raggiungimento del numero di 15.000 domande di pensione,
          il predetto  Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori
          domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
          benefici previsti dalle disposizioni di cui ai commi  18  e
          18-bis. 
              20. Tutti i  maggiori  risparmi  e  tutte  le  maggiori
          entrate derivanti dalle misure previste dai  commi  1  e  2
          sono destinati alla riduzione del costo del lavoro  nonche'
          a specifici incentivi  per  promuovere  lo  sviluppo  delle
          forme pensionistiche complementari anche per  i  lavoratori
          autonomi. 
              21. All'articolo 1, comma  45,  della  legge  8  agosto
          1995, n. 335,  e  successive  modificazioni,  i  primi  tre
          periodi  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Il  Nucleo   di
          valutazione di cui al comma 44 e' composto da non  piu'  di
          20 membri  con  particolare  competenza  ed  esperienza  in
          materia  previdenziale  nei  diversi   profili   giuridico,
          economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo
          non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze.   Il
          presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura,  e'
          nominato con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   sono   determinate   le
          modalita' organizzative e di funzionamento del  Nucleo,  la
          remunerazione dei membri in armonia con i criteri  correnti
          per la determinazione dei compensi per  attivita'  di  pari
          qualificazione    professionale,    il    numero    e    le
          professionalita' dei dipendenti appartenenti  al  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   o   di   altre
          amministrazioni dello Stato da impiegare presso  il  Nucleo
          medesimo  anche  attraverso  l'istituto  del  distacco.  Al
          coordinamento del personale della struttura di supporto del
          Nucleo  e'  preposto  senza  incremento   della   dotazione
          organica un dirigente di seconda fascia in servizio  presso
          il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Nei
          limiti delle risorse di cui alla  specifica  autorizzazione
          di spesa  il  Nucleo  puo'  avvalersi  di  professionalita'
          tecniche esterne  per  lo  studio  e  l'approfondimento  di
          questioni  attinenti  le  competenze  istituzionali   dello
          stesso». 
              22. Al fine  del  rispetto  dell'invarianza  di  spesa,
          conseguentemente all'incremento del numero  dei  componenti
          del  Nucleo  di  valutazione  della   spesa   previdenziale
          disposto dal comma 21, e' rideterminata la remunerazione in
          atto erogata ai componenti del  Nucleo  medesimo  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 45, della legge 8  agosto  1995,  n.
          335, e successive modificazioni. 
              23. Presso l'INPS e' istituito il  Casellario  centrale
          delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato
          «Casellario»,  per  la  raccolta,  la  conservazione  e  la
          gestione dei dati  e  di  altre  informazioni  relativi  ai
          lavoratori iscritti: 
              a)   all'assicurazione   generale   obbligatoria    per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori
          dipendenti, anche con riferimento ai periodi  di  fruizione
          di trattamenti di disoccupazione o di  altre  indennita'  o
          sussidi che prevedano una contribuzione figurativa; 
              b) ai  regimi  obbligatori  di  previdenza  sostitutivi
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia e i superstiti o che  ne  comportino  comunque
          l'esclusione o l'esonero; 
              c) ai regimi pensionistici obbligatori  dei  lavoratori
          autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335; 
              d) a qualunque altro regime previdenziale  a  carattere
          obbligatorio; 
              e)   ai   regimi   facoltativi   gestiti   dagli   enti
          previdenziali. 
              24. Entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentiti  gli  enti  e  le
          amministrazioni interessati, sono definite le  informazioni
          da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute
          nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta,  le
          modalita', la periodicita' e i protocolli di  trasferimento
          delle stesse. 
              25. In sede di prima applicazione della presente legge,
          gli enti e le  amministrazioni  interessati  trasmettono  i
          dati relativi a tutte le posizioni  risultanti  nei  propri
          archivi entro tre mesi dalla data  di  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24. 
              26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
          posizioni   assicurative    condivisa    tra    tutte    le
          amministrazioni dello Stato  e  gli  organismi  gestori  di
          forme di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie,  secondo
          modalita'  di  consultazione   e   di   scambio   di   dati
          disciplinate dal  decreto  di  cui  al  comma  24.  Con  le
          necessarie    integrazioni,    il    Casellario    consente
          prioritariamente di: 
              a)  emettere  l'estratto  conto  contributivo   annuale
          previsto dall'articolo 1, comma 6,  della  legge  8  agosto
          1995, n. 335, e successive modificazioni; 
              b)  calcolare  la  pensione  sulla  base  della  storia
          contributiva  dell'assicurato  che,  avendone  maturato  il
          diritto, chiede, in base alle norme che lo  consentono,  la
          certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda  di
          pensionamento. 
              27.  Oltre  alle  informazioni  di  cui  al  comma   23
          trasmesse secondo le modalita' e la periodicita' di cui  al
          comma 24, il Casellario, al fine  di  monitorare  lo  stato
          dell'occupazione e di verificare il  regolare  assolvimento
          degli obblighi contributivi, provvede a  raccogliere  e  ad
          organizzare in appositi archivi: 
              a) i dati delle  denunce  nominative  degli  assicurati
          relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto
          di lavoro  trasmesse  dai  datori  di  lavoro  all'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro (INAIL) ai sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; 
              b)   le   informazioni    trasmesse    dal    Ministero
          dell'interno, secondo le modalita'  di  cui  al  comma  24,
          relative ai permessi di soggiorno rilasciati  ai  cittadini
          extracomunitari; 
              c) le informazioni  riguardanti  le  minorazioni  o  le
          malattie  invalidanti,  codificate   secondo   la   vigente
          classificazione  ICD-CM   (Classificazione   internazionale
          delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione
          mondiale della sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche
          o private, che accertino uno  stato  di  invalidita'  o  di
          disabilita' o che  eroghino  trattamenti  pensionistici  od
          assegni  continuativi  al  medesimo  titolo,   secondo   le
          modalita'  di  cui  al  comma  24  e  i  principi  di   cui
          all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196. Tali informazioni confluiscono altresi nel  Casellario
          centrale dei pensionati di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per  quanto  di
          competenza. 
              28. Le informazioni costantemente aggiornate  contenute
          nel  Casellario  costituiscono,  insieme   a   quelle   del
          Casellario  centrale  dei  pensionati,  la  base   per   le
          previsioni  e  per   la   valutazione   preliminare   sulle
          iniziative   legislative   e   regolamentari   in   materia
          previdenziale. Il Casellario  elabora  i  dati  in  proprio
          possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma  aggregata
          da  parte   del   Nucleo   di   valutazione   della   spesa
          previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti
          autorizzati a fini di programmazione, nonche' per adempiere
          agli impegni assunti in sede europea e internazionale. 
              29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata  la
          spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
          da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge
          24 dicembre 2003, n. 350. 
              30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono  fornite  agli
          enti previdenziali direttive in  merito  all'individuazione
          del settore economico di appartenenza delle aziende  e  dei
          lavoratori  autonomi  e  parasubordinati,  sulla  base  dei
          criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989,
          n. 88, e successive  modificazioni,  anche  al  fine  della
          rimodulazione dei termini di scadenza  della  comunicazione
          di inizio e cessazione di  attivita'  e  degli  adempimenti
          contributivi  a  carico  delle  aziende  e  dei  lavoratori
          autonomi  e  parasubordinati,  al  fine  di   favorire   la
          tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento
          delle posizioni individuali dei lavoratori. 
              31. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi contenenti  norme  intese  a
          riordinare gli enti pubblici  di  previdenza  e  assistenza
          obbligatoria,  perseguendo  l'obiettivo  di  una   maggiore
          funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata
          e di una complessiva riduzione dei costi gestionali. 
              32. Il Governo si attiene ai  principi  generali  e  ai
          criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990,  n.
          241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dalla
          legge 14 gennaio 1994, n. 20,  nonche'  a  quelli  indicati
          nell'articolo 57 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  ad
          esclusione, con riferimento alla lettera a)  del  comma  1,
          delle    parole    da:    «tendenzialmente»    a:    «altro
          beneficiario,». 
              33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di  cui  al
          comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri,  si
          procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              34. La normativa statutaria e regolamentare degli  enti
          di diritto privato di cui al decreto legislativo 30  giugno
          1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore
          degli   iscritti,   anche   forme   di   tutela   sanitaria
          integrativa, nel rispetto  degli  equilibri  finanziari  di
          ogni singola gestione. 
              35.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
          modificazioni, e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Gli enti di diritto privato di cui  al  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,   e   al   decreto
          legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,   possono,   con
          l'obbligo   della   gestione   separata,   istituire    sia
          direttamente, sia secondo le disposizioni di cui  al  comma
          1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari». 
              36. Gli enti di  diritto  privato  di  cui  ai  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,   e   al   decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  possono  accorparsi
          fra loro, nonche' includere altre  categorie  professionali
          similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive
          di  una  protezione   previdenziale   pensionistica,   alle
          medesime condizioni  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo n. 103 del 1996. 
              37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10
          febbraio 1996, n. 103,  alla  fine  della  lettera  b),  e'
          aggiunto il seguente periodo: «l'aliquota  contributiva  ai
          fini previdenziali, ferma la totale  deducibilita'  fiscale
          del  contributo,  puo'  essere  modulata  anche  in  misura
          differenziata, con facolta' di opzione degli iscritti;». 
              38. L'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  16
          febbraio 1996, n. 104,  si  interpreta  nel  senso  che  la
          disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del
          trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di
          realizzazione di nuovi investimenti  immobiliari  contenuta
          nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli  enti
          privatizzati ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno
          1994,  n.  509,  ancorche'  la  trasformazione  in  persona
          giuridica    di    diritto    privato    sia    intervenuta
          successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo
          decreto legislativo n. 104 del 1996 . 
              39.    Le    societa'    professionali    mediche    ed
          odontoiatriche,  in  qualunque  forma  costituite,   e   le
          societa' di capitali, operanti in regime di  accreditamento
          col Servizio sanitario  nazionale,  versano,  a  valere  in
          conto entrata  del  Fondo  di  previdenza  a  favore  degli
          specialisti esterni dell'Ente nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza medici (ENPAM), un  contributo  pari  al  2  per
          cento  del  fatturato   annuo   attinente   a   prestazioni
          specialistiche rese nei confronti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di
          rivalsa  sul  Servizio  sanitario  nazionale.  Le  medesime
          societa'  indicano  i  nominativi  dei   medici   e   degli
          odontoiatri  che  hanno  partecipato  alle   attivita'   di
          produzione del fatturato, attribuendo loro  la  percentuale
          contributiva di spettanza individuale. 
              40.  Restano  fermi  i  vigenti  obblighi  contributivi
          relativi agli altri rapporti di accreditamento per i  quali
          e' previsto il versamento del contributo  previdenziale  ad
          opera delle singole regioni e province autonome, quali  gli
          specialisti  accreditati  ad  personam  per  la  branca   a
          prestazione o associazioni fra professionisti o societa' di
          persone. 
              41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1,
          2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con  i  vincoli  di
          finanza  pubblica,  mediante  finanziamenti  da   iscrivere
          annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto
          previsto     dal      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria. 
              42. I decreti legislativi di cui ai commi 1,  2,  10  e
          11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza  pubblica,  sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in  vigore  di  provvedimenti  legislativi  che
          stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
              43. In coerenza con gli obiettivi di cui al  comma  41,
          con  la   legge   finanziaria   si   provvede,   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 3, della legge 5  agosto  1978,  n.
          468,  e  successive   modificazioni,   a   determinare   la
          variazione  delle  aliquote  contributive  e  fiscali  e  a
          individuare i lavoratori interessati, nonche' a definire la
          copertura  degli  eventuali  oneri  derivanti  dai  decreti
          legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11. 
              44. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  adottati  ai
          sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32  e  33,  ciascuno  dei
          quali deve essere  corredato  di  relazione  tecnica  sugli
          effetti finanziari delle disposizioni  in  esso  contenute,
          sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto
          con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente   piu'
          rappresentative dei datori  e  dei  prestatori  di  lavoro,
          ferme restando le norme procedurali  di  cui  al  comma  2,
          lettera  p),  e  sono  trasmessi  alle   Camere   ai   fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, che sono resi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di  decreto.
          Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle  Camere
          una proroga di venti giorni per l'espressione  del  parere,
          qualora cio' si renda necessario per la complessita'  della
          materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso
          periodo all'esame delle Commissioni. 
              45. Entro i trenta  giorni  successivi  all'espressione
          dei pareri, il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  ivi   eventualmente   formulate   relativamente
          all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi  recati
          dalla presente legge, nonche' con riferimento  all'esigenza
          di garantire il rispetto dell'articolo  81,  quarto  comma,
          della  Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i   testi,
          corredati   dai   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          competenti, che sono espressi  entro  trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione. 
              46. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni parlamentari di cui  ai  commi  44  e  45
          scada nei trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine per l'esercizio della  delega,  o  successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.  Il  predetto
          termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
          sia concessa, ai sensi del comma 44,  secondo  periodo,  la
          proroga del termine per l'espressione del parere. 
              47. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  44,  primo
          periodo, ovvero quello  prorogato  ai  sensi  del  medesimo
          comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano
          espresso i  pareri  di  rispettiva  competenza,  i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati. 
              48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere  i
          testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine
          ivi previsto per l'espressione dei pareri  parlamentari,  i
          decreti legislativi possono essere comunque adottati. 
              49. Disposizioni correttive e integrative  dei  decreti
          legislativi possono essere  adottate  entro  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore dei decreti  medesimi,  nel
          rispetto dei principi e dei criteri  direttivi  di  cui  ai
          commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le  stesse  modalita'
          di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso  in  cui  siano  stati
          gia'  emanati  i  testi  unici  di  cui  al  comma  50,  le
          disposizioni integrative e  correttive  andranno  formulate
          con riferimento ai predetti  testi  unici,  se  riguardanti
          disposizioni in essi ricomprese. 
              50. Nel rispetto  dei  principi  su  cui  si  fonda  la
          legislazione previdenziale, con particolare riferimento  al
          regime  pensionistico  obbligatorio,  quale  risulta  dalla
          vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi  della
          presente legge, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, uno o piu' decreti  legislativi  recanti
          testi  unici  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia  di  previdenza  obbligatoria   e   di   previdenza
          complementare  che,  in  funzione  di  una   piu'   precisa
          determinazione dei  campi  di  applicazione  delle  diverse
          competenze, di una maggiore  speditezza  e  semplificazione
          delle procedure amministrative, anche con riferimento  alle
          correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,  e  di  una
          armonizzazione delle aliquote contributive, siano  volti  a
          modificare, correggere, ampliare e  abrogare  espressamente
          norme vigenti relative alla  contribuzione,  all'erogazione
          delle   prestazioni,   all'attivita'    amministrativa    e
          finanziaria   degli   enti    preposti    all'assicurazione
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          e all'erogazione  degli  assegni  sociali.  Il  Governo  e'
          altresi' delegato ad adottare, nell'ambito dei testi unici,
          disposizioni per la semplificazione e la  razionalizzazione
          delle norme previdenziali per il settore agricolo,  secondo
          criteri omogenei a quelli adottati per  gli  altri  settori
          produttivi e a quelli prevalentemente  adottati  a  livello
          comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con
          riferimento  alle  aree  di  particolare   problematicita',
          rafforzando   la   rappresentanza   delle    organizzazioni
          professionali e sindacali nella gestione della  previdenza,
          anche  ristrutturandone  l'assetto   e   provvedendo   alla
          graduale   sostituzione   dei   criteri    induttivi    per
          l'accertamento  della  manodopera  impiegata  con   criteri
          oggettivi.  Dall'emanazione  dei  testi  unici  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.
          Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno  degli
          schemi di decreto recanti il  testo  unico  in  materia  di
          previdenza complementare,  si  applicano  i  principi  e  i
          criteri direttivi di cui alla presente  legge,  secondo  le
          modalita' di cui ai commi da 41 a 49. 
              51. Lo schema del decreto  legislativo  in  materia  di
          previdenza obbligatoria di cui al  comma  50  e'  trasmesso
          alle Camere ai fini dell'espressione del  parere  da  parte
          delle  Commissioni   parlamentari   competenti   entro   il
          novantesimo giorno  antecedente  la  scadenza  del  termine
          previsto  per  l'esercizio  della  delega.  Le  Commissioni
          esprimono il parere entro quaranta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione; decorso tale termine il decreto  e'  adottato
          anche in mancanza del parere. 
              52. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo in materia di  previdenza  obbligatoria
          di cui al comma 50, il Governo puo'  adottare  disposizioni
          correttive e integrative nel rispetto dei  principi  e  dei
          criteri direttivi di cui al comma 50, con la  procedura  di
          cui al comma 51 e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              53. Ai fini  della  predisposizione  dello  schema  del
          decreto legislativo in materia di  previdenza  obbligatoria
          di cui al comma 50, con decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali, e' costituito un gruppo di  lavoro
          composto da esperti, fino ad un massimo  di  cinque,  e  da
          personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              54. 
              55. Al fine di estinguere  il  contenzioso  giudiziario
          relativo ai trattamenti corrisposti a talune  categorie  di
          pensionati   gia'   iscritti   a    regimi    previdenziali
          sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un  equo
          e omogeneo trattamento a tutti  i  pensionati  iscritti  ai
          vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1,  lettera
          p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  e  l'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,
          devono intendersi nel senso che la perequazione  automatica
          delle  pensioni  prevista  dall'articolo  11  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,  si  applica  al
          complessivo trattamento percepito  dai  pensionati  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
          357.    All'assicurazione    generale    obbligatoria    fa
          esclusivamente  carico  la  perequazione  sul   trattamento
          pensionistico di propria pertinenza.". 
              - Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.122  (Misure   urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          e' il seguente: 
              "Art. 12. Interventi in materia previdenziale. 
              1. I soggetti che a decorrere dall'anno  2011  maturano
          il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia  a  65
          anni per gli uomini e a 60  anni  per  le  lavoratrici  del
          settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
          comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
          con modificazioni  con  legge  3  agosto  2009,  n.  102  e
          successive modificazioni e integrazioni per le  lavoratrici
          del  pubblico  impiego  ovvero  alle  eta'  previste  dagli
          specifici  ordinamenti  negli  altri  casi,  conseguono  il
          diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti
          requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso  al
          pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
          23 agosto  2004,  n.  243,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
          1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico: 
              a) coloro per i quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
              b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti nonche' della  gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione  dei
          previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2  febbraio  2006,
          n.  42  e'  sostituito  dal   seguente:   «Ai   trattamenti
          pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano
          le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti
          pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai
          superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di
          pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          di pensione in regime di totalizzazione».  Le  disposizioni
          di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai
          soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al
          pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
          1° gennaio 2011.». 
              4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi nei confronti dei: 
              a)  lavoratori  dipendenti  che  avevano  in  corso  il
          periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che
          maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
          pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di
          lavoro; 
              b)  lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il   titolo
          abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'
          lavorativa per raggiungimento di limite di eta'. 
              5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, nei limiti  del  numero  di  10.000  lavoratori
          beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso
          al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
          comma 6: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30  aprile
          2010; 
              c)  ai  lavoratori  che,  all'entrata  in  vigore   del
          presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662. 
              5-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
          prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime
          lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in
          via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la
          concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
          reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al
          raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento
          pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente
          articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al
          periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con
          riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della
          decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla
          base di quanto stabilito dal presente articolo. 
              6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5
          che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,
          del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima
          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
          del numero di  10.000  domande  di  pensione,  il  predetto
          Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
              7. A titolo di concorso  al  consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato: 
              a)  in  un  unico  importo   annuale   se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          90.000 euro; 
              b) in due importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente superiore  a  90.000  euro  ma
          inferiore a 150.000 euro. In  tal  caso  il  primo  importo
          annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo  annuale
          e' pari all'ammontare residuo; 
              c) in tre importi annuali  se  l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente uguale o superiore  a  150.000
          euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000
          euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il
          terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo. 
              8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa  vigente
          in materia di determinazione della prima scadenza utile per
          il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al  comma  7
          ovvero  del  primo   importo   annuale,   con   conseguente
          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
          riconoscimento del primo importo annuale. 
              9. Le disposizioni di cui al comma 7 non  si  applicano
          in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
          collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
          entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle
          prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione
          dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione
          dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
          che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di
          cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.
          All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente
          comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
              10. Con effetto sulle anzianita' contributive  maturate
          a decorrere dal 1° gennaio  2011,  per  i  lavoratori  alle
          dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre  2009,  n.  196,  per  i  quali  il  computo   dei
          trattamenti  di  fine  servizio,  comunque  denominati,  in
          riferimento alle predette anzianita'  contributive  non  e'
          gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo  2120
          del  codice  civile  in  materia  di  trattamento  di  fine
          rapporto, il  computo  dei  predetti  trattamenti  di  fine
          servizio si effettua secondo le regole  di  cui  al  citato
          articolo  2120  del   codice   civile,   con   applicazione
          dell'aliquota del 6,91 per cento. 
              11. L'art. 1, comma 208 della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,
          per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento
          all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
          quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,
          dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono
          iscritti in una delle  corrispondenti  gestioni  dell'INPS.
          Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione  dell'art.  1,
          comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti  di  lavoro  per  i
          quali  e'  obbligatoriamente  prevista  l'iscrizione   alla
          gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              12. 
              12-bis. In attuazione dell'articolo  22-ter,  comma  2,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
          demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di
          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
          anagrafico di  cui  all'  articolo  22-ter,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
          anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all'  articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni,   devono   essere   aggiornati   a   cadenza
          triennale, salvo  quanto  indicato  al  comma  12-ter,  con
          decreto direttoriale del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze di concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, da  emanare  almeno  dodici  mesi  prima
          della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La  mancata
          emanazione  del  predetto  decreto  direttoriale   comporta
          responsabilita'  erariale.  Il  predetto  aggiornamento  e'
          effettuato sulla base del  procedimento  di  cui  al  comma
          12-ter. 
              12-ter.  A  partire  dall'anno   2013   l'ISTAT   rende
          annualmente  disponibile  entro  il  30  giugno   dell'anno
          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
          stesso comma 12-bis: a) i requisiti  di  eta'  indicati  al
          comma 12-bis sono aggiornati incrementando i  requisiti  in
          vigore  in  misura  pari  all'incremento   della   predetta
          speranza di  vita  accertato  dall'ISTAT  in  relazione  al
          triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale
          aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre  mesi  e
          lo stesso aggiornamento non viene effettuato  nel  caso  di
          diminuzione della predetta speranza di  vita.  In  caso  di
          frazione di  mese,  l'aggiornamento  viene  effettuato  con
          arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il  risultato  in
          mesi  si  determina   moltiplicando   la   parte   decimale
          dell'incremento della speranza  di  vita  per  dodici,  con
          arrotondamento all'unita'; b) i valori  di  somma  di  eta'
          anagrafica e di anzianita' contributiva indicati  al  comma
          12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al
          valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei  requisiti
          di eta'. In caso di  frazione  di  unita',  l'aggiornamento
          viene effettuato  con  arrotondamento  al  primo  decimale.
          Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
          previsti  dalla  normativa  vigente  in  via  congiunta  ai
          requisiti anagrafici, nonche'  la  disciplina  del  diritto
          alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla
          data di maturazione dei requisiti secondo  quanto  previsto
          dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi
          1 e 2 del presente  articolo.  Al  fine  di  uniformare  la
          periodicita' temporale dell'adeguamento  dei  requisiti  di
          cui al presente comma a quella prevista per la procedura di
          cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge  8  agosto
          1995, n. 335, come modificato dall'articolo  1,  comma  15,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.   247,   il   secondo
          adeguamento  e'  effettuato,  derogando  alla  periodicita'
          triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio
          2019 e a tal fine l'ISTAT rende  disponibile  entro  il  30
          giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione  nel
          triennio  precedente  della  speranza  di   vita   all'eta'
          corrispondente a 65 anni in riferimento  alla  media  della
          popolazione residente in Italia. 
              12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento
          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
          pensionistici armonizzati  secondo  quanto  previsto  dall'
          articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto  1995,  n.
          335,  nonche'   agli   altri   regimi   e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
          all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
          1570,  nonche'  i  rispettivi   dirigenti,   e'   applicato
          l'adeguamento dei requisiti  anagrafici.  Resta  fermo  che
          l'adeguamento  di  cui  al  presente  comma  non  opera  in
          relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per
          i lavoratori per i quali viene meno  il  titolo  abilitante
          allo svolgimento della specifica attivita'  lavorativa  per
          il raggiungimento di tale limite di eta'. 
              12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
          requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con
          riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
          vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento
          dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il
          predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
          cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale
          determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali
          valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico
          nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  1,  comma
          11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato
          dall' articolo 1, comma 15, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata  del
          coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a
          valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta
          procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della  citata
          legge n. 335 del 1995. 
              12-sexies. All' articolo 22-ter  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1.  In  attuazione  della  sentenza  della  Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
          causa C-46/07, all'articolo 2,  comma  21,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo  1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1°  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto»; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Le economie derivanti dall'attuazione del  comma  1
          confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo  18,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
          euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,
          392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro
          nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro
          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2020». 
              12-septies.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010   alle
          ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo  comma,  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto,  della
          medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti
          e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo  2,
          commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          184. 
              12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui   al   comma
          12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei
          casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal
          Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale
          per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private
          al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'   abrogato
          l'articolo  3,  comma  14,  del  decreto   legislativo   16
          settembre 1996, n. 562. Continuano a  trovare  applicazione
          le previgenti disposizioni per le domande esercitate  dagli
          interessati in data anteriore al 1° luglio 2010. 
              12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 12-septies anche  nei  casi
          di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo  di
          previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  di
          telefonia  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
          abrogato l'articolo 28 della  legge  4  dicembre  1956,  n.
          1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28  della
          legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
          trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate  in
          epoca antecedente al 1° luglio 2010. 
              12-decies. All'articolo 4, primo comma, della  legge  7
          luglio 1980, n. 299,  le  parole:  «approvati  con  decreto
          ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla
          normativa vigente». 
              12-undecies. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni
          normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'  articolo  40
          della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' rticolo  124  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma  3,
          della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
              12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74,  comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
          stanziamento  relativo  all'anno   2010,   possono   essere
          utilizzate anche ai fini del finanziamento delle  spese  di
          avvio e di adesione  collettiva  dei  fondi  di  previdenza
          complementare   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche. 
              12-terdecies. Per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
          2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
          finanziamento  degli   istituti   di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono
          complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni
          di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
          che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al
          bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
          articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a
          30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
          alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento
          contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non
          applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
          prevista.". 
                
              - Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
          (Attuazione della direttiva  93/104/CE  e  della  direttiva
          2000/34/CE concernenti taluni  aspetti  dell'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          243 del 2004, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2003, e' il seguente: 
              "Art. 1. Finalita' e definizioni. 
              1. Le disposizioni contenute nel presente decreto,  nel
          dare attuazione organica alla direttiva  93/104/CE  del  23
          novembre 1993, del Consiglio, cosi' come  modificata  dalla
          direttiva 2000/34/CE del 22  giugno  2000,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, sono dirette  a  regolamentare  in
          modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno
          rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva,  i
          profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi  alla
          organizzazione dell'orario di lavoro. 
              2. Agli effetti delle disposizioni di cui  al  presente
          decreto si intende per: 
              a) «orario di lavoro»:  qualsiasi  periodo  in  cui  il
          lavoratore sia al lavoro,  a  disposizione  del  datore  di
          lavoro e nell'esercizio della sua  attivita'  o  delle  sue
          funzioni; 
              b) «periodo  di  riposo»:  qualsiasi  periodo  che  non
          rientra nell'orario di lavoro; 
              c) «lavoro straordinario»: e' il lavoro prestato  oltre
          l'orario normale di lavoro cosi' come definito all'articolo
          3; 
              d) «periodo notturno»:  periodo  di  almeno  sette  ore
          consecutive comprendenti l'intervallo tra la  mezzanotte  e
          le cinque del mattino; 
              e) «lavoratore notturno»: 
              1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno
          svolga almeno tre ore del suo tempo di  lavoro  giornaliero
          impiegato in modo normale; 
              2) qualsiasi lavoratore che svolga durante  il  periodo
          notturno almeno una parte del suo orario di lavoro  secondo
          le norme definite dai contratti collettivi  di  lavoro.  In
          difetto di disciplina collettiva e' considerato  lavoratore
          notturno qualsiasi lavoratore che svolga,  per  almeno  tre
          ore, lavoro  notturno  per  un  minimo  di  ottanta  giorni
          lavorativi  all'anno;  il   suddetto   limite   minimo   e'
          riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; 
              f) «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione
          del lavoro anche a squadre in base al quale dei  lavoratori
          siano  successivamente  occupati  negli  stessi  posti   di
          lavoro, secondo un determinato  ritmo,  compreso  il  ritmo
          rotativo, che puo' essere di tipo continuo o discontinuo, e
          il  quale  comporti  la  necessita'  per  i  lavoratori  di
          compiere  un  lavoro  a  ore  differenti  su   un   periodo
          determinato di giorni o di settimane; 
              g) «lavoratore a turni»: qualsiasi  lavoratore  il  cui
          orario di lavoro sia  inserito  nel  quadro  del  lavoro  a
          turni; 
              h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore  impiegato
          quale membro del personale viaggiante o di volo presso  una
          impresa che effettua  servizi  di  trasporto  passeggeri  o
          merci, sia per conto proprio che  per  conto  di  terzi  su
          strada, per via aerea o per via navigabile,  o  a  impianto
          fisso non ferroviario; 
              i)    «lavoro     offshore»:     l'attivita'     svolta
          prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli
          impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente
          o indirettamente legata alla esplorazione, alla  estrazione
          o allo  sfruttamento  di  risorse  minerali,  compresi  gli
          idrocarburi, nonche' le attivita' di immersione collegate a
          tali  attivita',  effettuate   sia   a   partire   da   una
          installazione offshore che da una nave; 
              l)  «riposo  adeguato»:  il  fatto  che  i   lavoratori
          dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata  e'
          espressa in unita' di tempo, e  sufficientemente  lunghi  e
          continui per evitare che essi,  a  causa  della  stanchezza
          della  fatica  o  di  altri  fattori  che   perturbano   la
          organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi,  ad
          altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro  salute,  a
          breve o a lungo termine; 
              m)  «contratti   collettivi   di   lavoro»:   contratti
          collettivi  stipulati  da  organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative.". 
              - Il testo dell'Allegato 1 della citata legge,  n.  247
          del 2007, e' il seguente: 
                                                          "Allegato 1 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              -  Per   il   testo   dell'articolo   12   del   citato
          decreto-legge,   n.   78   del   2010,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010  si  veda  nelle
          note alle premesse. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e
                       relativa documentazione 
 
  1. Ai fini dell'accesso al beneficio  di  cui  all'articolo  1,  il
lavoratore interessato deve trasmettere  la  relativa  domanda  e  la
necessaria documentazione: 
    a) entro il 30 settembre  2011  qualora  abbia  gia'  maturato  o
maturi i requisiti agevolati  di  cui  all'articolo  1  entro  il  31
dicembre 2011; 
    b) entro il 1°  marzo  dell'anno  di  maturazione  dei  requisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012. 
  2.  La  domanda  di  cui  al  comma  1,   presentata   all'Istituto
previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve  essere
corredata da copia o estratti  della  documentazione  prevista  dalla
normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui  emerga
la  sussistenza  dei   requisiti   necessari   per   l'anticipo   del
pensionamento  secondo   quanto   previsto   dall'articolo   1,   con
riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessari
periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo  1,  sia
alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili
a: 
    a) prospetto di paga; 
    b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
lavoro; 
    c) libretto di lavoro; 
    d) contratto di lavoro individuale indicante anche  il  contratto
collettivo  nazionale,  territoriale,  aziendale  e  il  livello   di
inquadramento; 
    e) ordini  di  servizio,  schemi  di  turnazione  del  personale,
registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi
o mansioni; 
    f) documentazione medico-sanitaria; 
    g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza  di  tale
disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; 
    h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; 
    i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo  18
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  e  certificato  di
idoneita' alla guida. 
    l) documento di valutazione del rischio  previsto  dalle  vigenti
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    m) comunicazioni di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e  successive
modificazioni; 
    n) dichiarazione di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le
informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
    o) altra documentazione equipollente. 
  3.  L'ente  previdenziale  dal  quale  deve   essere   erogato   il
trattamento  pensionistico  comunica,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto di cui all'articolo  4,  all'interessato,  nel  caso  in  cui
l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza  utile
del  trattamento  pensionistico,  la  quale  resta  subordinata  alla
presentazione  all'ente  medesimo  della  domanda  di   pensionamento
dell'interessato  ai  fini  della  verifica   dell'integrazione   dei
requisiti previsti. 
  4. La presentazione della domanda oltre  i  termini  stabiliti  dal
comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti,  il
differimento   del   diritto   alla   decorrenza   del    trattamento
pensionistico anticipato pari a: 
    a) un mese, per un ritardo della  presentazione  compreso  in  un
mese; 
    b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso  tra  un
mese e due mesi; 
    c) tre mesi per un ritardo della presentazione  di  tre  mesi  ed
oltre. 
  5. A decorrere dal mese successivo alla data di  pubblicazione  del
decreto  di  cui  all'articolo  4,  vengono  adottate  modalita'   di
rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto,  dello
svolgimento da parte del lavoratore e  nel  relativo  periodo,  delle
attivita' di cui all'articolo 1. 
  6. Il datore di lavoro e'  tenuto  a  rendere  disponibile  per  il
lavoratore la documentazione di cui al comma 2,  tenuto  conto  degli
obblighi di conservazione della medesima. 

        
                    Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  n.  66  del
          2003, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo  21
          novembre  2005,  n.  286  (Disposizioni  per  il  riassetto
          normativo   in   materia   di   liberalizzazione   regolata
          dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), e'  il
          seguente: 
              "Art. 18. Qualificazione iniziale. 
              1. I conducenti muniti della  carta  di  qualificazione
          del conducente devono aver compiuto: 
              a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          merci per cui  e'  richiesta  la  patente  di  guida  delle
          categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di  massa  di
          cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero  2),  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, a condizione di aver  seguito  il  corso  di
          formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2; 
              b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto
          di merci per cui e' richiesta la  patente  di  guida  delle
          categorie  C  e  C+E,  fermi  restando  i  limiti  di   cui
          all'articolo 115, comma  1,  lettera  d),  numero  2),  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni,  a  condizione  di  aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale accelerato,  di  cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis; 
              b-bis) 21 anni:  per  condurre  i  veicoli  adibiti  al
          trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida
          delle categorie C e C+E, a condizione di  aver  seguito  il
          corso di formazione iniziale accelerato di cui all'articolo
          19, comma 2-bis. 
              c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie D e D+E a condizione di  aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2; 
              d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie  D  e  D+E,  adibiti  a  servizi  di  linea   con
          percorrenza  non  superiore  a  50  chilometri,  ovvero  al
          trasporto, al massimo, di 16 passeggeri,  a  condizione  di
          aver seguito il corso formazione  iniziale  accelerato,  di
          cui all'articolo 19, comma 2-bis; 
              e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
          passeggeri per cui e' richiesta la patente di  guida  delle
          categorie D e D+E, a condizione di aver  seguito  il  corso
          formazione iniziale accelerato,  di  cui  all'articolo  19,
          comma 2-bis. 
              2.  La   carta   di   qualificazione   del   conducente
          sostituisce il certificato di abilitazione professionale di
          tipo KC e KD  di  cui  all'articolo  311  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
              3.  I  conducenti  gia'   titolari   della   carta   di
          qualificazione del conducente per effettuare  trasporto  di
          merci,  che  intendono  conseguire  anche   la   carta   di
          qualificazione del conducente per effettuare  trasporto  di
          passeggeri, o viceversa, devono  dimostrare  esclusivamente
          la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova
          qualificazione.". 
              Il  testo  del  comma   2   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive modificazioni (Disposizioni urgenti  in  materia
          di lavori socialmente utili, di interventi a  sostegno  del
          reddito e nel settore previdenziale), e' il seguente: 
              "2. In caso di instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nel settore turistico il datore  di  lavoro  che
          non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici  inerenti
          al lavoratore puo'  integrare  la  comunicazione  entro  il
          terzo giorno successivo  a  quello  dell'instaurazione  del
          rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione  preventiva
          risultino   in   maniera   inequivocabile   la    tipologia
          contrattuale e l'identificazione del prestatore di  lavoro.
          La medesima procedura si applica ai tirocini di  formazione
          e di orientamento  e  ad  ogni  altro  tipo  di  esperienza
          lavorativa  ad  essi  assimilata.  Le  Agenzie  di   lavoro
          autorizzate dal Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno
          del mese successivo alla data di  assunzione,  al  Servizio
          competente nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  loro
          sede operativa, l'assunzione, la proroga  e  la  cessazione
          dei lavoratori temporanei assunti nel mese  precedente.  Le
          pubbliche amministrazioni sono tenute a  comunicare,  entro
          il ventesimo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente.". 
              - Il testo del comma 2 dell'articolo 4-bis, del decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di  lavoro,  in
          attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della  L.
          17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente: 
              "2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,
          prima dell'inizio della attivita' di lavoro,  i  datori  di
          lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori  una
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
          comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
          n. 152. L'obbligo si intende assolto nel  caso  in  cui  il
          datore di lavoro consegni al lavoratore, prima  dell'inizio
          della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
          di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
          dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.  Il  datore
          di  lavoro   pubblico   puo'   assolvere   all'obbligo   di
          informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio  1997,
          n. 152, con la consegna al lavoratore, entro  il  ventesimo
          giorno del mese successivo alla data di  assunzione,  della
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro ovvero con la consegna  della  copia  del  contratto
          individuale di lavoro. Tale obbligo  non  sussiste  per  il
          personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165." 
              - Il testo del decreto legislativo 26  maggio  1997  n.
          152  (Attuazione  della  direttiva  91/533/CEE  concernente
          l'obbligo del datore di lavoro di informare  il  lavoratore
          delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto  di
          lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  giugno
          1997, n. 135. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                     Meccanismo di salvaguardia 
 
  1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento  del  diritto
emerga, dal monitoraggio delle  domande  presentate  ed  accolte,  il
verificarsi di  scostamenti  del  numero  di  domande  rispetto  alle
risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo  7,  la  decorrenza   dei
trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in  ragione  della
maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5
e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e,  a  parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,
al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di
pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
finanziarie. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  dei
lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono  adottate
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo,  le  necessarie  disposizioni  attuative,   con
particolare riferimento: 
    a) all'espletamento del monitoraggio e  della  procedura  di  cui
all'articolo  3,  da  effettuarsi  con   il   procedimento   di   cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  eventualmente
anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali  per  la
specificazione,   ove   necessario,   dei    criteri    da    seguire
nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b); 
    b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla
documentazione di cui all'articolo  2,  con  particolare  riferimento
all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi  di  lavoro  di
cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6; 
    c) alle comunicazioni  che  l'ente  previdenziale  erogatore  del
trattamento pensionistico  fornisce  all'interessato  in  esito  alla
presentazione della domanda di cui all'articolo 2; 
    d) alla predisposizione di criteri da  seguire  nell'espletamento
dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 
    e) alle modalita' di utilizzo da  parte  dell'ente  previdenziale
delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento
all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), e ai relativi periodi di cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo 1; 
    f) alle disposizioni relative alle modalita' di rilevazione,  per
i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento  da  parte
del  lavoratore  e  nel  relativo  periodo  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1, commi 1 e 6; 
    g)  alla  individuazione  dei  criteri  di   priorita'   di   cui
all'articolo 3; 
    h)  alle  forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che
gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine
alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6. 

        
                    Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), e' il seguente: 
              "Art. 14. Conferenza di servizi. 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.". 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione  cui
aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui  all'articolo  1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per  via
telematica, alla Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  per
territorio e ai competenti istituti previdenziali,  con  periodicita'
annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo  continuativo
o compreso in regolari  turni  periodici,  nel  caso  in  cui  occupi
lavoratori notturni cosi' come  definiti  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b). 
  2.  Il  datore  di  lavoro  che  svolge  le  lavorazioni   indicate
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazione
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e  ai
competenti istituti previdenziali  entro  trenta  giorni  dall'inizio
delle  medesime.  In  sede  di  prima  applicazione  della   presente
disposizione, la comunicazione  e'  effettuata  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e  2
e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.  Si
applica quanto previsto dall'articolo 13, comma  2  e  seguenti,  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

        
                    Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
          n.  12  (Norme  per  l'ordinamento  della  professione   di
          consulente del lavoro), e' il seguente: 
              "Art. 1. Esercizio della professione di consulente  del
          lavoro. 
              Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,  previdenza
          ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non
          sono curati dal datore di lavoro, direttamente od  a  mezzo
          di propri dipendenti, non possono essere assunti se non  da
          coloro che siano  iscritti  nell'albo  dei  consulenti  del
          lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge,  salvo
          il disposto del successivo articolo 40, nonche'  da  coloro
          che siano iscritti negli albi degli avvocati e  procuratori
          legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
          commerciali, i quali  in  tal  caso  sono  tenuti  a  darne
          comunicazione agli ispettorati del  lavoro  delle  province
          nel  cui  ambito  territoriale   intendono   svolgere   gli
          adempimenti di cui sopra. 
              I  dipendenti  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale che abbiano  prestato  servizio,  almeno
          per 15 anni, con mansioni di ispettori  del  lavoro  presso
          gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami  per
          l'iscrizione all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e  dal
          tirocinio per esercitare tale attivita'.  Il  personale  di
          cui al presente comma non potra' essere  iscritto  all'albo
          della provincia dove ha prestato servizio  se  non  dopo  4
          anni dalla cessazione del servizio stesso. 
              Il titolo di consulente del lavoro spetta alle  persone
          che, munite dell'apposita abilitazione professionale,  sono
          iscritte nell'albo di cui  all'articolo  8  della  presente
          legge. 
              Le imprese considerate artigiane ai sensi  della  legge
          25 luglio 1956, n. 860 , nonche' le altre piccole  imprese,
          anche in forma cooperativa, possono  affidare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al  primo  comma  a  servizi  o  a
          centri di assistenza  fiscale  istituiti  dalle  rispettive
          associazioni di  categoria.  Tali  servizi  possono  essere
          organizzati a mezzo dei consulenti  del  lavoro,  anche  se
          dipendenti dalle predette associazioni. 
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative agli adempimenti di cui al  primo  comma,  nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le imprese di cui al quarto comma possono  avvalersi  anche
          di centri di elaborazione dati che devono  essere  in  ogni
          caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
          cui alla presente legge  con  versamento,  da  parte  degli
          stessi,  della  contribuzione  integrativa  alle  casse  di
          previdenza  sul  volume  di  affari  ai  fini  IVA,  ovvero
          costituiti o  promossi  dalle  rispettive  associazioni  di
          categoria alle condizioni definite al citato quarto  comma.
          I criteri di attuazione della  presente  disposizione  sono
          stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sentiti  i  rappresentanti  delle  associazioni  di
          categoria  e   degli   ordini   e   collegi   professionali
          interessati. Le imprese con oltre 250 addetti  che  non  si
          avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
          interne possono demandarle a centri di  elaborazione  dati,
          di diretta costituzione od esterni, i quali  devono  essere
          in ogni caso assistiti da uno o piu'  soggetti  di  cui  al
          primo comma. 
              L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non  e'
          richiesta per i soggetti abilitati allo  svolgimento  delle
          predette attivita' dall'ordinamento  giuridico  comunitario
          di appartenenza, che operino in Italia in regime di  libera
          prestazione di servizi. 
              Presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e' istituito un comitato di monitoraggio,  composto
          dalle associazioni di categoria, dai  rappresentanti  degli
          ordini e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e  delle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale,   allo   scopo   di
          esaminare i problemi connessi all'evoluzione  professionale
          ed occupazionale del settore.". 
              - Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo  23
          aprile  2004,  n.  124  (Razionalizzazione  delle  funzioni
          ispettive in materia di previdenza sociale e di  lavoro,  a
          norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30)  e'
          il seguente: 
              "Art.13.Accesso  ispettivo,   potere   di   diffida   e
          verbalizzazione unica. 
              1. Il personale ispettivo accede  presso  i  luoghi  di
          lavoro nei modi e nei tempi consentiti  dalla  legge.  Alla
          conclusione delle attivita' di verifica compiute nel  corso
          del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore  di
          lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
          alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
          primo accesso ispettivo contenente: 
              a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti  al
          lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego; 
              b)  la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
              c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
          o  da  chi   lo   assiste,   o   dalla   persona   presente
          all'ispezione; 
              d)  ogni  richiesta,  anche   documentale,   utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli  illeciti,  fermo  restando  quanto  previsto   dall'
          articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio  1961,  n.
          628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'  articolo
          6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla
          regolarizzazione delle inosservanze comunque  materialmente
          sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notificazione del verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative di cui  all'  articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
              a)  gli  esiti   dettagliati   dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
              b)  la  diffida  a  regolarizzare   gli   inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
              c)  la  possibilita'   di   estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
              d) la  possibilita'  di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell' articolo 16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
              e) l'indicazione degli  strumenti  di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
          ricorso di cui all'articolo 17 del presente  decreto,  fino
          alla scadenza del termine per compiere gli  adempimenti  di
          cui ai commi 2  e  3.  Ove  da  parte  del  trasgressore  o
          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al
          personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del
          pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al
          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e
          notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del
          trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali
          sia stato notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano, ai sensi dell' articolo 13 
              della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  violazioni  in
          materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora  rilevino
          inadempimenti dai quali derivino  sanzioni  amministrative,
          essi provvedono a diffidare il trasgressore  e  l'eventuale
          obbligato   in   solido   alla    regolarizzazione    delle
          inosservanze  comunque  materialmente  sanabili,  con   gli
          effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.". 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                     Disposizioni sanzionatorie 
 
  1.  Ferme  restando  l'applicazione  della  disciplina  vigente  in
materia di revoca del  trattamento  pensionistico  e  di  ripetizione
dell'indebito e le sanzioni penali  prescritte  dall'ordinamento  nel
caso  in  cui  il  fatto  costituisca  reato,  qualora   i   benefici
previdenziali  di  cui  all'articolo   1   siano   stati   conseguiti
utilizzando  documentazione  non  veritiera,  chi  ha  fornito   tale
documentazione e'  tenuto  al  pagamento  in  favore  degli  istituti
previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al  doppio  di
quanto indebitamente erogato. 
  2.  Il  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  nonche'  degli  enti  che  gestiscono  forme   di
assicurazione   obbligatoria   verifica    la    veridicita'    della
documentazione di cui all'articolo 2. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,  valutati  in
312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro  per  l'anno
2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si  provvede  a
valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera f), della legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  appositamente
costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Sacconi,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

        
                    Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 3,  della  citata
          legge n. 247 del 2007 si veda nelle note alle premesse. 

        
      
                                                           Allegato 1 
 
                          (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) 
 
                             Elenco n. 1 
 
    

|========|=================================================|
|  Voce  |                 Lavorazioni                     |
|========|=================================================|
|  1462  |    Prodotti dolciari; additivi per bevande e    |
|        |    altri alimenti                               |
|--------|-------------------------------------------------|
|        |    Lavorazione e trasformazione delle resine    |
|  2197  |    sintetiche e dei materiali polimerici        |
|        |    termoplastici e termoindurenti; produzione   |
|        |    di articoli finiti, etc.                     |
|--------|-------------------------------------------------|
|  6322  |    Macchine per cucire e macchine rimagliatrici |
|        |    per uso industriale e domestico              |
|--------|-------------------------------------------------|
|  6411  |    Costruzione di autoveicoli e di rimorchi     |
|--------|-------------------------------------------------|
|        |    Apparecchi termici: di produzione di vapore, |
|  6581  |    di riscaldamento, di refrigerazione, di      |
|        |    condizionamento                              |
|--------|-------------------------------------------------|
|  6582  |    Elettrodomestici                             |
|--------|-------------------------------------------------|
|  6590  |    Altri strumenti ed apparecchi                |
|--------|-------------------------------------------------|
|  8210  |    Confezione con tessuti di articoli per       |
|        |    abbigliamento ed accessori; etc.             |
|--------|-------------------------------------------------|
|        |    Confezione di calzature in qualsiasi         |
|  8230  |    materiale, anche limitatamente a singole     |
|        |    fasi del ciclo produttivo                    |
|========|=================================================|

    
 

        
      

18.05.2011

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

13:15:35




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