I Contratti di solidarieta'.






MINIGUIDA CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ


Contratti di solidarietà “difensivi”

2  Contratti solidarietà

L’istituto del contratto di solidarietà, alla cui base sta
essenzialmente una riduzione concordata dell’orario di
lavoro prestato, è stato introdotto nel nostro ordinamento
a partire dal 1984. Sin dall’inizio era prevista la duplice
funzione di evitare o ridurre i licenziamenti (contratti
di solidarietà “difensivi”), ovvero di creare le condizioni
per un incremento di organico (contratti di solidarietà
“espansivi”): la seconda forma è stata pochissimo praticata,
anche perché si prevede una riduzione di orario e di
salario non compensata da interventi pubblici.
Le esperienze concrete hanno dunque riguardato quasi
esclusivamente la tipologia dei contratti “difensivi”; inizialmente
erano possibili solo per le aziende assoggettabili
alla cigs, in seguito vi è stata un’estensione anche ad altre
tipologie di imprese.
Le principali fonti normative sono date dal D.L. 726/84
convertito dalla legge 863/84 e dal D.L. 148/93 convertito
dalla legge 236/93; oltre a varie modifiche ed integrazioni
delle norme di legge, erano stati emanati nel 2002 e 2003
due Decreti Ministeriali contenenti i criteri adottati dal
Ministero del Lavoro per l’approvazione dei contratti di
solidarietà, e numerose circolari operative sia del Ministero
sia dell’Inps. Recentemente, è stato emanato il Decreto
Ministeriale 10 luglio 2009 n. 46448 che ridefinisce
i criteri per l’accoglimento dei contratti di solidarietà e
che sostituisce i precedenti sopra citati. Andrà verificato
prossimamente se la decadenza dei suddetti DM comporta
la decadenza delle varie circolari, oppure se e in quale
misura ne verrà confermata la validità.

A. AZIENDE RIENTRANTI
NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS

Possono stipulare i contratti collettivi aziendali di solidarietà
le aziende rientranti nel campo di applicazione
della normativa vigente sulla CIGS, con esclusione di quelle
sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa ovvero
amministrazione straordinaria – Min. lav., circolare n. 33
del 14 marzo 1994).
Vi possono accedere quindi non solo le aziende industriali,
ma quelle appartenenti ad altri settori (es. commercio,
mense aziendali, imprese di pulizia, aziende artigiane ecc.)
che si vengano a trovare nelle stesse condizioni che darebbero
loro titolo di accedere alla cassa integrazione
straordinaria. Deve essere rispettato il requisito occupazionale
già richiesto per l’accesso alla cigs.
1. Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare del contratto di solidarietà tutti i dipendenti
delle imprese di cui al punto precedente che abbiano
un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni, con
esclusione di dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio.
I lavoratori a part-time possono beneficiare dell’istituto
di solidarietà solo nel caso in cui sia dimostrabile il carattere
strutturale del part-time nella preesistente organizzazione
del lavoro, così come disposto dalla circolare
del Ministero del lavoro n. 33 del 14 marzo 1994.

2. Durata

Possono essere stipulati per almeno 12 mesi e per un
massimo di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24 mesi.
I periodi di solidarietà vengono computati per la determinazione
dei limiti temporali previsti per l’utilizzo della
CIG straordinaria (36 mesi nell’arco del quinquennio per
ciascuna unità produttiva - il periodo attualmente in corso
è 12/8/2005-11/8/2010). Raggiunta la durata massima,
un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato -
per le stesse unità aziendali coinvolte dal contratto precedente
- decorsi 12 mesi. Il limite dei 36 mesi complessivi
nel quinquennio può essere superato qualora il ricorso
al contratto di solidarietà sia alternativo alla procedura
di licenziamento collettivo.

3. Forme di riduzione

La riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà
può essere giornaliera, settimanale o mensile. E’ invece
esclusa la riduzione su base annua, cioè non è possibile
prevedere interi mesi senza prestazione lavorativa.
Limiti alla riduzione dell’orario di lavoro:
“Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire
il suo scopo quando la percentaule di riduzione di orario
concordata tra le parti, parametrata su base settimanale,
non superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori
coinvolti nel contratto di solidarietà.” (c.3, art. 4 del
DM 46448/09)

Variazioni dell’orario di lavoro:

nell’accordo collettivo aziendale può essere previsto, per
soddisfare maggiori esigenze temporanee di lavoro, una
modifica in positivo dell’orario di lavoro. L’azienda dovrà
farsi carico di comunicare la variazione all’Ufficio regionale
del lavoro. In caso di variazioni in negativo occorre
invece stipulare un nuovo contratto di solidarietà e
ripresentare la domanda.

4. Procedura.

Lo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti
di concessione della CIGS e del contratto di solidarietà
stabilisce che nel caso di contratto aziendale di
solidarietà la domanda di concessione del relativo trattamento
di CIGS – su modello approvato dal Ministero –
deve essere presentata direttamente al Ministero del Lavoro
per il tramite degli uffici periferici (DPL) allegando
l’acordo sindacale.

5. Accordo aziendale

L’accordo aziendale deve essere sottoscritto con i sindacati
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. Tale accordo vincola anche
coloro che non aderiscano ai sindacati firmatari dello
stesso: così è stato stabilito con sentenza della Corte di
Cassazione n. 1403 del 1990.
Tra i contenuti essenziali dell’accordo:
- le cause che hanno determinato la situazione di
esubero di personale;
- la quantificazione dell’esubero di personale;
- il numero di lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà,
che deve essere il più ampio possibile anche
mediante processi di mobilità interna, l’entità e le
modalità della riduzione di orario e di conseguenza il
nuovo sistema di orario di lavoro applicato;
- l’eventuale previsione di temporanei incrementi delle
ore di lavoro prestato.
Se l’azienda aveva già attivato una procedura di mobilità,
l’accordo deve disporre il ritiro della procedura stessa

6. Misura dell’integrazione salariale

La norma generale prevede che ai lavoratori spetta per le
ore di riduzione a seguito del contratto di solidarietà un’integrazione
pari al 60% della retribuzione persa, così come
stabilito dall’art. 6 comma 3 del DL 510/96, convertito
dalla legge 608/96; l’ammontare dell’integrazione salariale
è soggetto alla riduzione corrispondente all’aliquota contributiva
a carico dell’apprendista (5,84%).
L’integrazione salariale corrisposta nel contratto di solidarietà
non è assoggettata ai massimali mensili previsti per
cigo e cigs.
Per gli anni 2009 e 2010, la legge 102/09 (art. 1, c. 6)
ha previsto di elevare la misura dell’integrazione salariale
all’80% (sempre senza assoggettamento ai
massimali mensili) della retribuzione persa; tuttavia
la concreta applicazione di tale misura è subordinata
ad un decreto interministeriale di attuazione, per la
cui emanazione non è previsto un termine, e quindi la
misura stessa è ad oggi piuttosto aleatoria.
Non sono integrabili le festività soppresse, l’indennità
sostitutiva delle ferie e l’indennità sostitutiva del preavviso;
non sono parimenti integrabili eventuali aumenti
retributivi derivanti da contrattazione aziendale effettuata
nel semestre precedente l’inizio del contratto di solidarietà.
Sono invece integrabili le mensilità supplementari.
Le integrazioni sono anticipate dal datore di lavoro, dopo
aver ottenuto l’autorizzazione dall’INPS e vengono conguagliate
con i contributi dovuti all’INPS stessa tramite
mod. DM 10/2.

Trimestralmente deve essere fornito alll’INPS - con apposito
modulo - l’elenco nominativo dei lavoratori che hanno
beneficiato dell’integrazione. Tali lavoratori devono
apporre la propria firma per attestare l’avvenuto pagamento
dell’integrazione salariale.
E’ ammessa la possibilità di richiedere il pagamento diretto
all’atto della domanda di riconoscimento del contratto
di solidarietà, ed in tal caso la richiesta va inviata
anche al servizio ispettivo della DPL competente.

7. Contributi al datore di lavoro

Al datore di lavoro spetta una riduzione contributiva per i
lavoratori interessati dal contratto di solidarietà per un
periodo massimo di 24 mesi, alle seguenti riduzioni:
- Riduzione di orario superiore al 20% rispetto all’orario
contrattuale: 25%
- Riduzione orario superiore al 30% rispetto all’orario
contrattuale: 35%
Tali benefici sono applicabili entro i limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo ed è necessario essere
in possesso del requisito per il DURC. I criteri di priorità
sono stati definiti nel 1994 con decreto del ministero del
lavoro e sono la data dell’accordo al ministero e l’ordine
cronologico delle domande presentate alla Direzione regionale
del lavoro dalle aziende.
Contributi addizionali:
le somme che vengono erogate dall’INPS a titolo di cassa
integrazione straordinaria per i periodi di solidarietà
autorizzati, non sono soggette a contributo addizionale.
Per i periodi interessati alla riduzione dell’orario di lavoro
a seguito dei contratti di solidarietà, è previsto l’accredito
figurativo dei contributi pensionistici commisurato
al trattamento retributivo perso.

8. Malattia – maternità – infortunio

Il contratto di solidarietà è cumulabile con la malattia, la
maternità e l’infortunio: in generale, si applicano detti
istituti relativamente alle ore previste di prestazione lavorativa,
mentra per le ore di riduzione interviene il trattamento
di integrazione salariale. Per quanto riguarda la
maternità obbligatoria, se iniziata prima dell’attivazione
del contratto di solidarietà, la lavoratrice continua a percepire
per intero la relativa indennità, compresa l’eventuale
integrazione a carico del datore di lavoro.
9. Trattamento di fine rapporto
Il TFR matura per intero: a carico del datore di lavoro per
la quota relativa alle ore di lavoro prestato ed a carico
della cassa integrazione per la quota relativa alle ore di
riduzione.

10. Ferie

Le ferie maturano unicamente in rapporto alle ore di lavoro
prestato.

11. Cumulabilità con CIGO e CIGS

Il contratto di solidarietà è compatibile anche con l’intervento
della CIG ordinaria se naturalmente gli eventi che la
determinano sono compatibili con l’integrazione ordinaria,
in particolare vi sono i requisiti di temporaneità e
transitorietà; tali eventi non devono essere coincidenti
con quelli che hanno determinato il ricorso al contratto
di solidarietà.
E’ anche compatibile il cumulo tra contratto di solidarietà
e CIGS nella stessa unità produttiva, a condizione che
la CIGS sia motivata da crisi aziendale, ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione; in caso di crisi aziendale
deve essere previsto il risanamento ed il recupero occupazionale;
i lavoratori interessati dalla CIGS non devono
Contratti solidarietà - novembre '09 CGIL MANTOVA 3
essere gli stessi coinvolti nel contratto di solidarietà.
Il cumulo tra i due istituti non è consentito:
- nelle procedure concorsuali,
- nelle crisi aziendali con riduzione di personale in imprese
editrici e stampatrici di giornali quotidiani e
agenzie di stampa,
- nelle unità produttive interessate da accordi per la
gestione degli esuberi.

B) AZIENDE NON RIENTRANTI
NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS

(Contratti di solidarietà cosiddetti di tipo “B”)
Per le imprese con più di 15 dipendenti (salvo il caso
sottospecificato delle aziende artigiane) non rientranti nel
campo di applicazione della cigs è stata introdotta a partire
dal 1993 una particolare forma di contratto di solidarietà.
La misura aveva sin dall’origine carattere di
transitorietà, ma è stata di fatto via via prorogata, e la
sua concreta applicabilità è soggetta ad un limite di spesa
complessivo stabilito di anno in anno. Anche per il
2009 è stata disposta la proroga sino al 31 dicembre, con
un finanziamento complessivo nazionale che allo stato
attuale risulta essere di 35 mln di euro.
Possono accedere a detto strumento:
1. le imprese escluse dalla normativa in materia di CIGS
che abbiano attivato una procedura di licenziamento
collettivo ai sensi dell’art. 24 legge 223/91, ovvero
che intendano attuare licenziamenti individuali
plurimi;
2. le imprese alberghiere, le aziende termali pubbliche e
private operanti in località territoriali con gravi crisi
occupazionali;
3. le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione
della CIGS indipendentemente dal numero
dei dipendenti. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti
devono però attivare le procedure di mobilità.
Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori
interessati dalla riduzione orario, percepiscano dai
fondi bilaterali istituiti dai CCNL, prestazioni di entità
non inferiore alla metà del contributo pubblico
destinato ai lavoratori.
1. Lavoratori beneficiari
Possono rientrare nel contratto di solidarietà i lavoratori
che abbiano un contratto di lavoro subordinato, già in
essere alla data di apertura della procedura di mobilità,
con esclusione dei dirigenti.
Rientrano nel contratto di solidarietà i contratti a termine
fino alla scadenza del contratto, i contratti di inserimento
e di apprendistato, a condizione che il contratto di solidarietà
sia compatibile con l’obiettivo del contratto
formativo.
2. Durata
Può durare per un massimo di 24 mesi e non può essere
concessa nessuna proroga senza soluzione di continuità.
La durata massima può essere tuttavia – per analogia con
la durata massima della CIGS – aumentata a 36 mesi nell’arco
del quinquennio, con la conseguenza che risulta
possibile utilizzare il contratto di solidarietà più di una
volta.
3. Agevolazioni
Il contratto di solidarietà determina l’erogazione – per un
periodo massimo di due anni – di un contributo pari al
50% del monte retributivo perso dai lavoratori interessati,
ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori. Per
questi ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione
ai fini degli istituti contrattuali di legge, compresi gli obblighi
previdenziali ed assistenziali. Viene erogato in rate
trimestrali. L’accordo sindacale può eveentualmente prevedere
la rinuncia da parte dell’impresa alla propria parte
di contributo pubblico in favore dei lavoratori.
Ai fini pensionistici la retribuzione a cui fare riferimento
è quella intera.
Durante i periodi di riduzione orario “a zero ore” non è
possibile per i lavoratori interessati dal contratto, accedere
ad altri istituti aventi finalità di sostegno al reddito,
così come stabilito dalla circolare del Ministero del lavoro
n. 20/2004.
4. Procedura.
Anche in questo caso la domanda deve essere preceduta
dalla sottoscrizione di un accordo sindacale simile a quello
previsto per i contratti di solidarietà in generale.
L’istanza – in bollo – più due copie deve essere presentata
dall’azienda alla Direzione provinciale del lavoro competente
per territorio con allegato:
- copia dell’accordo sindacale con allegato l’elenco dei
lavoratori coinvolti;
- scheda informativa aziendale;
- dettaglio dell’orario ordinario e dell’orario ridotto.
La DPL, una volta verificati i presupposti di legge, trasmette
l’istanza al Ministero del lavoro, il
quale autorizza – entro 30 giorni – il contratto di solidarietà
e l’ammissione al contributo, con
decreto direttoriale che trasmette alla DPL stessa e all’INPS
competente.
Trimestralmente il Servizio Ispettivo della DPL effettuerà
l’accertamento dell’effettiva riduzione dell’orario di lavoro,
sulla base dell’elenco aggiornato che le imprese provvederanno
ad inviare.
Dopo il benestare del Ministero, l’INPS per conto del ministero,
provvederà ad erogare l’importo spettante all’impresa.
Anche in questo tipo di contratto di solidarietà è possibile
aumentare le ore lavorate, con tempestiva comunicazione
ai competenti servizi ispettivi della DPL che provvederà
a ridurre il contributo di solidarietà.
5. Contribuzione figurativa
I periodi di solidarietà autorizzati sono coperti dalla
contribuzione figurativa con riferimento alla
retribuzione persa dal lavoratore a causa della riduzione
dell’orario.

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