La monetizzazione dei periodi di riposo non goduti


(Corte di Cassazione – n. 18168 / 2013)
Con la Sentenza n. 18168, depositata lo scorso 26 luglio, la Corte di Cassazione conferma il
pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute a favore di un dipendente di una
Regione, per un monte di ferie non godute: la mancata fruizione delle ferie, dunque, deve essere
indennizzata, anche se non dipendente da esigenze di servizio.
Tale sentenza ribalta ciò che un dipendente si è sentito opporre dalla Regione (datore di lavoro),
che, oltre a rifiutarne il pagamento, ha anche obiettato che il contratto collettivo nazionale impone
la monetizzazione solo delle ferie non godute per esigenze di servizio, caso che ha fatto arrivare la
vicenda nelle aule di giustizia.
Il ricorso del dipendente è stato accolto, secondo una logica condivisa anche dalla Corte d’Appello,
che fa perno sul carattere irrinunciabile delle ferie.
Stessa sorte non ha avuto il ricorso della Regione, rigettato dalla Cassazione.
Secondo i giudici, l’indennità sostitutiva ha una doppia natura:
– da un lato, di carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare quello che è un effettivo
danno subito dalla perdita di un bene;
– dall’altro, di natura retributiva, poichè rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa
resa in un periodo che, pur già per se’ remunerativo, avrebbe dovuto essere invece “non
lavorato”, perché di ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore
di lavoro per il mancato godimento.
La Cassazione ha escluso, inoltre, che le clausole del contratto collettivo possano vietare la
monetizzazione delle ferie.
Esse vanno interpretate in questo senso: il dipendente ha diritto al pagamento dell’indennità
sostitutiva, se il mancato godimento non è dipeso da una causa a lui imputabile.
Tale pronuncia non si discosta molto da quella della Sentenza n. 16735 del 4 luglio 2013, con la
quale la Corte di Cassazione stabilisce che anche se il dipendente non ha avanzato la richiesta di
ferie, tale fatto non ha alcuna influenza sulla conseguente monetizzazione delle ferie non fruite.
Se così non fosse, non verrebbe correttamente applicato l’art. 2109 del Codice Civile, che dispone
che sia il datore di lavoro a stabilire le ferie e a comunicare al lavoratore il periodo fissato per il
godimento.

Commenti

Post popolari in questo blog

Canne fumarie nel condominio, sentenze

DIMISSIONI RSU IN ATM