Documentazione ISEE 2024

 

         Documentazione

                  NUOVO ISEE 2024

 

 

L'Isee è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali o
assistenziali agevolate come l’Assegno Unico Universale, gli assegni per la maternità, assegni per nuclei familiari con
almeno 3 figli, il bonus bebé, la carta acquisti, il bonus luce e gas, l'erogazione di servizi sociali e tutte le agevolazioni
legate allo studio (tasse universitarie, borse di studio), mense scolastiche, iscrizione asili nido, nuovo assegno
d'inclusione (che sostituisce RdC e PdC), ecc.
E’ uno strumento necessario per il riconoscimento dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli.
L’attestazione verrà rilasciata al contribuente solo dopo che i dati inviati dai Caf verranno convalidati dall'INPS.
La nuova DSU avrà validità dal momento della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024.
Documentazione necessaria per la compilazione
 Codice Fiscale (tessera) e Documento d’identità del dichiarante
 Codice Fiscale (tessera) di tutti i componenti il nucleo familiare
 Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)
REDDITI del secondo anno precedente la presentazione dell’ISEE
(per le DSU presentate nel 2024 il reddito di riferimento è quello del 2022)
 Modello 730 e/o Modello Redditi/2023 (ex modello Unico) e/o Modelli CU/2023 e/o Dichiarazioni Sostitutive
CUD 2023
 Certificazioni e/o altra documentazione attestante:
compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a
titolo d’imposta, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di
mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (comprese le somme
percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) ecc..
 reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo (coniugi) iscritti
nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire)
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione dell’ISEE
(per il 2024 è il 31/12/2022)
 Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare, anche se detenuto all’estero, e dati dell’operatore
finanziario:
 depositi bancari e postali
 libretti di deposito
 titoli di stato
 obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi
 fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio, ecc…
 Saldo al 31.12.2022
 Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali nell’anno 2022
 attestazione della Banca o della Posta
 Codice fiscale dell’intermediario
 Dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare (Coordinate Bancarie o Postali ABI)
 Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato ovvero somma
delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti.
 Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio
immobiliare (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili), anche se detenuto all’estero (valore IVIE dell’immobile).
 Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di
proprietà al 31 dicembre 2022.
PORTATORI DI HANDICAP
 Certificazione dell’handicap (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e
data del rilascio).
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU
 Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a
500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.
ISEE CORRENTE – Prende a riferimento redditi e patrimoni dell’anno precedente. Può essere calcolato in presenza di
variazione significativa della situazione reddituale (superiore al 25%) e/o patrimoniale (speriore al 20%) rispetto
alla DSU Ordinaria validamente presentata o, in alternativa, a una variazione della situazione lavorativa ovvero
un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo per
NUOVO ISEE 2024
uno o più componenti. Per le DSU presentate nel 2024 la variazione della situazione lavorativa ovvero interruzione
dei trattamenti deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2022 (es:perdita del lavoro, attività sospesa o ridotta,
perdita trattamento assistenziale, ecc.
Documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa:
 lettera di licenziamento, cessazione partita Iva, contratto di lavoro, buste paga, ecc.
 trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.
Documentazione attestante la variazione della condizione patrimoniale:
 patrimoni mobiliari e immobiliari di tutti i componenti della DSU originaria riferiti all'anno precedente a
quello di presentazione della DSU, quindi il 2023 per le DSU presentate nel 2024.
ISEE PRESTAZIONI SPECIFICHE
Prestazioni per minori o per il diritto allo studio universitario
 Per il genitore non convivente con il figlio che richiede la prestazione: numero protocollo dell’ISEE del genitore non
convivente (nel caso ne sia già in possesso) oppure stessi documenti richiesti per il nucleo familiare del figlio che
richiede la prestazione
 Codice fiscale (tessera) genitore non convivente
 Ai fini dell’ISEE Universitario, per escludere i genitori non conviventi dal calcolo e considerarsi studenti autonomi
oltre al requisito della residenza esterna al nucleo dei genitori da almeno 2 anni è necessario che lo studente abbia un
reddito complessivo uguale o superiore a 9.000,00 euro nei due anni precedenti
Prestazioni socio sanitarie
 Atto notarile donazione di immobili
 Protocollo ISEE di ogni figlio non convivente con l’invalido che richiede il ricovero (nel caso ne sia già in possesso)
oppure stessi documenti ISEE richiesti per il nucleo familiare richiedente la prestazione.
BONUS SOCIALE ELETTRICO - GAS - IDRICO
Dal 1° gennaio 2021, come previsto dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157 chi ha diritto al bonus luce e gas per disagio economico non dovrà più presentare una specifica
domanda presso i Comuni o i CAF: sarà sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
SI RACCOMANDA DI NON OMETTERE NULLA, ALTRIMENTI L’ISEE VIENE SCARTATO OPPURE EMESSO CON DIFFORMITA’/OMISSIONI
E NON VIENE ACCETTATO DAGLI ENTI. DI CONSEGUENZA DEVE ESSERE RIFATTO CON ULTERIORE ATTESA DI ALTRI 10 GIORNI.
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*** Le componenti del patrimonio mobiliare
Le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro valore è specificato dall’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dall’art.7 del DL n.101 del 3 settembre 2019, possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello
della presentazione della dichiarazione sostitutiva e cioè:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre del
secondo anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno.;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data
del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto
redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b)
ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della
frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo
complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo
n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di
capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico anticipato
per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio
unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita
per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per
le imprese a contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e)
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